Cassazione Penale, Ordinanza n. 25276/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo deduceva violazione di legge in riferimento a tale disposizione, lamentando che la Corte territoriale, nella motivazione sulla ricostruzione dei fatti, si sarebbe limitata a un rinvio implicito alla sentenza di primo grado senza autonoma valutazione degli elementi probatori e senza un ragionamento motivazionale congruo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità, perché non si confrontava con la motivazione resa dalla Corte di appello e, in sostanza, riproponeva le medesime censure già dedotte contro la sentenza di primo grado. Ha inoltre giudicato il motivo manifestamente infondato, osservando che dalla sentenza impugnata non emergevano i denunciati vizi motivazionali, poiché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente anche mediante rinvio alla decisione di primo grado per completezza della ricostruzione fattuale. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice richiamata quale base del reato per cui vi è stata condanna; il ricorso la invoca per contestare la motivazione sulla responsabilità.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per affermare che, in caso di inammissibilità del ricorso, non ricorrono ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo meramente reiterativo le stesse censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere utilmente denunciato quando le doglianze non trovano riscontro nel provvedimento impugnato, specie se il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente.
- Il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado è legittimo quando la decisione di appello lo utilizzi per completezza della ricostruzione degli elementi di fatto essenziali e comunque dia conto delle ragioni della conferma.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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