Cassazione Penale, Ordinanza n. 36219/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equo tale importo in ragione delle questioni dedotte. La sentenza di appello resta quindi ferma quanto alla responsabilità per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso proposto avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno contestava, in sostanza, la motivazione resa in ordine alla configurabilità del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il ricorrente sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente spiegato l'integrazione del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la decisione impugnata aveva fornito motivazione sufficiente, valorizzando la rilevanza anche indiretta delle minacce, idonee a ostacolare concretamente l'esercizio della funzione pubblica e a ingenerare una percezione di pericolo per l'incolumità propria e altrui.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
Massime di principio
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale la condotta può assumere rilievo anche quando le minacce siano indirette, purché siano concretamente idonee a ostacolare l'esercizio della funzione pubblica.
- Ai fini della configurabilità della resistenza è sufficiente che la condotta ingeneri una percezione di pericolo per l'incolumità propria o altrui e si ponga come ostacolo effettivo allo svolgimento dell'attività del pubblico ufficiale.
- La censura di legittimità sulla motivazione è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già offerto una spiegazione adeguata e non meramente apparente della sussistenza degli elementi costitutivi del reato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →