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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31198/2024 del 31/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Ivrea che aveva disposto la sospensione del processo con messa alla prova per i tre imputati. Il ricorso articolava un unico motivo, censurando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza delle norme processuali di cui all'art. 464-quater, commi 5 e 7, cod. proc. pen. Pedissequamente si è contestata la vaghezza e l'indeterminatezza dei programmi di trattamento per ciascun imputato (mancata indicazione dei compiti specifici nei lavori di pubblica utilità, e inclusione di requisiti quali l'essere reperibile o il mantenere l'attività lavorativa), nonché l'inidoneità di tali programmi rispetto alla gravità dei fatti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure prospettate dal Procuratore, pur richiamando l'art. 464-quater, attengono in realtà al merito e alla tipologia del programma di messa alla prova (valutazione sulla congruità e specificazione dei compiti) e non a una violazione procedurale chiaramente individuata nelle disposizioni richiamate. Inoltre la Corte ha osservato che l'art. 464-quater disciplina limiti temporali della sospensione e chi può proporre ricorso per cassazione; non essendo state esplicitate le ragioni giuridiche precise che dimostrassero la violazione normativa richiesta, il motivo risultava generico e quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 464-quater cod. proc. pen.

    Il procedimento non può essere sospeso per un periodo: a) superiore a due anni quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria; b) superiore ad un anno quando si procede per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria. Contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa. La persona offesa può impugnare autonomamente per omesso avviso dell'udienza o perché, pur essendo comparsa, non è stata sentita ai sensi del comma 1. L'impugnazione non sospende il procedimento.

    La Corte ha interpretato tali commi nel senso che disciplinano rispettivamente i limiti temporali della sospensione e chi legittimamente può proporre ricorso per cassazione; non giustificano, di per sé, una censura generica sulla vaghezza del contenuto del programma di messa alla prova, che costituisce valutazione di merito e richiede specificazione delle violazioni normative per essere sindacabile in Cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma invocata come base per dedurre inosservanza di norme processuali; la Corte ha ritenuto che la doglianza risultasse generica e priva di indicazione puntuale delle norme violate e della loro violazione concreta, con conseguente inammissibilità.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la sintetizzazione del motivo di ricorso in applicazione delle disposizioni sulle modalità di redazione del ricorso per cassazione; non ha inciso sulla valutazione di ammissibilità del motivo.

  • art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137/2020 e successive modificazioni

    Norme citate per giustificare la trattazione del procedimento in udienza camerale secondo le modalità previste dai decreti citati; la Corte ha rilevato che il procedimento era stato trattato in tali forme, senza che cioò rilevasse sull'ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • I ricorsi per cassazione contro ordinanze di sospensione del processo con messa alla prova devono indicare chiaramente quale norma processuale si ritiene violata e in quale modo concreto sia avvenuta la violazione; censure generiche sono inammissibili.
  • Le critiche alla vaghezza o inadeguatezza del programma di messa alla prova costituiscono valutazioni di merito che, se non collegate a specifiche e dimostrate violazioni di legge, difficilmente superano il filtro di ammissibilità in Cassazione.
  • L'art. 464-quater disciplina limiti temporali della sospensione e chi puo' proporre ricorso per cassazione; per impugnare validamente l'ordinanza occorre fondare il motivo su una delle fattispecie effettivamente disciplinate dalla norma o su altre norme processuali ben identificate.
  • Se si ritiene che il programma di messa alla prova sia insufficiente o vago, la via appropriata comprende motivazioni dettagliate in primo grado o in grado d'appello e, in cassazione, un'esposizione puntuale degli errori di diritto o di motivazione che si attribuiscono al giudice che ha disposto la messa alla prova.
  • Il pubblico ministero ha legittimazione a ricorrere contro le ordinanze di messa alla prova, ma deve formulare il ricorso in modo tecnicamente corretto, specificando la norma violata e gli elementi fattuali che dimostrano l'errore.

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