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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12401/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato il riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata con ordinanza del GIP del 30/09/2025. Con unico motivo deduce l'insufficienza e l'illogicità della motivazione circa la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.), facendo rilevare il lungo tempo intercorso dai fatti (29/11/2024), le ammissioni di responsabilità rese dal ricorrente in marzo e in sede di interrogatorio preventivo del 30/09/2025, nonché fatti personali (precedenti condanne e misure trattamentali positive) che, secondo la difesa, avrebbero dovuto escludere l'attualità del pericolo di reiterazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che il Tribunale ha adeguatamente motivato la persistenza e l'attualità delle esigenze cautelari considerando: la gravità e le modalità del reato (2,200 kg di cocaina; due pistole, una priva di matricola e l'altra provento di furto; molte munizioni occultate in un deposito attiguo all'abitazione del padre), la confessione ritenuta "opportunistica" e parziale, la sussistenza di legami con ambienti criminali, la personalità negativa desumibile da precedenti condanne e l'inefficacia dei benefici precedentemente concessi. La motivazione è stata ritenuta logica e non manifestamente illogica, per cui la rivalutazione discrezionale della pericolosità non è consentita in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; a carico del ricorrente sono state disposte le spese del procedimento e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Indica i motivi di ricorso per cassazione utilizzati dal ricorrente (insufficienza/illogicità della motivazione). La Corte valuta che le censure sono valutative e non attengono a vizi di diritto tali da giustificare la cassazione.

  • art. 274 c.p.p.

    Stabilisce il requisito dell'attualità del pericolo per le misure cautelari personali; la Corte interpreta che l'attualità non richiede l'indicazione di specifiche occasioni di reiterazione ma una valutazione prognostica basata su modalità del fatto, personalità dell'imputato e contesto socio-ambientale, più approfondita quanto maggiore è il tempo trascorso dai fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, ivi comprese le spese e la possibilità di infliggere il pagamento alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 in ragione dell'inammissibilità per manifesta infondatezza.

Massime di principio

  • L'attualità del pericolo ai fini cautelari va valutata in termini prognostici: non è necessario dimostrare occasioni imminenti di reiterazione, ma occorre un'analisi concreta delle modalità del fatto, della personalità dell'indagato e del contesto socio-ambientale.
  • La distanza temporale dei fatti richiede una motivazione più approfondita, ma non esclude di per sé la possibilità di applicare o confermare una misura cautelare se dalla gravità e dalle modalità del reato emergono elementi di persistenza del rischio.
  • Le ammissioni di responsabilità non escludono automaticamente l'attualità del pericolo cautelare, specie se ritenute parziali o opportunistiche e se sussistono elementi che indicano il mantenimento di rapporti con ambienti criminali.
  • La valutazione della pericolosità è rimessa in larga misura al giudice di merito; il giudizio di legittimità non può sostituirsi a valutazioni discrezionali adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche.
  • Un ricorso per cassazione basato esclusivamente su una diversa valutazione dei fatti e delle risultanze di merito è, di regola, inammissibile; ciò comporta anche l'onere delle spese e, in caso di colpa, il versamento alla Cassa delle Ammende.

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