Cassazione Penale, Ordinanza n. 28076/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo, ma il ricorso viene ritenuto privo della specificità richiesta dalla legge: la censura è descritta come generica, ripetitiva e sostanzialmente sovrapponibile al motivo già proposto in appello, senza una critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte rileva inoltre che, sul punto sostanziale dedotto, il giudice di merito aveva già risposto in modo congruo chiarendo che, nel caso di rapina impropria, l'impossessamento non è necessario e che ai fini della consumazione è sufficiente la sottrazione.
Norme richiamate
Impone la specificità dei motivi di ricorso; la mancanza di una critica puntuale e argomentata rende il motivo inammissibile perché solo apparente.
La genericità e l'aspecificità del motivo determinano l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autonomamente argomentati rispetto alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello non soddisfa il requisito di specificità.
- Un motivo di ricorso meramente ripetitivo, aspecifico o solo apparente è inammissibile perché non assolve la funzione di critica argomentata alla decisione impugnata.
- In tema di rapina impropria, ai fini della consumazione non è necessario l'effettivo impossessamento del bene, essendo sufficiente la sottrazione.
Come è indicizzato
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