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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35936/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, principalemente, la nullità delle sentenze di primo e secondo grado per mancata notifica all'imputato: avviso di chiusura indagini e decreto di citazione erano stati notificati solo al difensore d'ufficio, senza verifica che fosse effettivamente instaurato un rapporto professionale tale da garantire la conoscenza del processo da parte dell'imputato. In secondo luogo si contestava la qualificazione del fatto per mancanza di una condotta artificiosa costitutiva della truffa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo. Ha rilevato che, sebbene la notifica sia stata compiuta al difensore d'ufficio (elezione di domicilio effettuata il 27/01/2017) e quindi formalmente conforme alle forme allora vigenti, non è stata svolta la necessaria verifica sulla effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato o sulla sua volontaria sottrazione. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Ismail n.23940/2020 e successiva n.14573/2022), la Corte ha affermato che la mera elezione di domicilio presso difensore d'ufficio non è presunzione sufficiente della conoscenza del processo. Per tale ragione ha dichiarato la nullità della dichiarazione di assenza e ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano con diverso giudice per nuovo giudizio. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito le altre doglianze (quindi il motivo sulla condotta artificiosa non è stato deciso nel merito).

Norme richiamate

  • art. 162, comma 4-bis c.p.p.

    La disposizione subordinava gli effetti dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio a condizioni introdotte dalla legge n.103/2017; la Corte ha osservato che tale norma non si applicava retroattivamente al caso in cui l'elezione era stata fatta prima dell'entrata in vigore (principio tempus regit actum), per cui formalmente la notifica al difensore d'ufficio risultava conforme alle regole allora vigenti.

  • legge n.103/2017

    Ha introdotto modifiche al codice di procedura penale (tra cui l'art.162, comma 4-bis) concernenti l'effetto dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio; la Corte ha richiamato la data di efficacia per escluderne applicazione retroattiva.

  • art. 161 c.p.p.

    Norma sulle notificazioni a difensore; la Corte ha rilevato che la notifica al difensore d'ufficio è formalmente prevista, ma non basta da sola ad autorizzare il giudizio in assenza dell'imputato senza ulteriori accertamenti.

  • art. 420-bis, comma 2 c.p.p.

    Consente di valorizzare, in taluni casi, notifiche non effettuate a mani proprie dell'imputato (come elezione di domicilio) ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius; la Corte ha precisato tuttavia che non si tratta di una presunzione assoluta: occorre sempre verificare le condizioni che rendono ragionevole ritenere la conoscenza effettiva.

  • Sezioni Unite, sentenza Ismail n.23940/2020 (giurisprudenza)

    Ha stabilito che la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non costituisce, di per sé, presupposto idoneo per dichiarare l'assenza dell'imputato; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi che attestino la conoscenza del procedimento o la volontaria sottrazione.

  • Sezioni Unite, sentenza n.14573/2022 (Di Pietro)

    Richiamata per l'affermazione della necessità di verifiche sulla conoscenza del procedimento quando la notifica è avvenuta tramite terzi/difensore; conferma il principio espresso in Ismail.

  • art. 623 co.1 lett. b) c.p.p. richiamante art. 604, comma 5-bis e art. 420-quater c.p.p.

    Prevede l'annullamento e la trasmissione degli atti al giudice di primo grado nel caso di inosservanza di norme sulla dichiarazione di assenza e sulle nullità previste dagli articoli richiamati; la Corte ha applicato queste disposizioni per annullare le sentenze e disporre il nuovo giudizio.

Massime di principio

  • La notifica al difensore d'ufficio non equivale automaticamente alla conoscenza del procedimento da parte dell'imputato: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale o altri elementi che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione.
  • La mera elezione di domicilio presso un difensore (soprattutto se d'ufficio) non costituisce presunzione assoluta di ricezione degli atti; occorrono accertamenti concreti quando da quella notifica deriva la decisione di procedere in assenza dell'imputato.
  • Le modifiche procedurali introdotte da leggi successive si applicano secondo il principio tempus regit actum: verificare la data di efficacia delle norme prima di ritenere applicabili nuove disposizioni che incidono sulle notifiche e sugli effetti dell'elezione di domicilio.
  • Se manca la verifica richieste dalla giurisprudenza sulle notifiche tramite difensore, la dichiarazione di assenza è annullabile e può determinare l'annullamento delle sentenze con rinvio del processo a diverso giudice per nuovo giudizio.
  • In casi simili, difesa e PM dovrebbero documentare e far emergere prove del rapporto effettivo tra imputato e difensore domiciliatario (contatti, incarichi, comunicazioni) per evitare che la notifica al difensore sia ritenuta insufficiente.

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