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Ordinanza

Ordinanza n. 4051/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari del provvedimento di diniego di visto di reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad in data 05.11.2025;

Giustizia amministrativa202600363

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non utilizzabile nello Stato italiano la nuova procura alle liti sottoscritta all'estero e depositata dal ricorrente. L'ordinanza non definisce nel merito la domanda di annullamento del diniego di visto. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

TAR Lazio - Roma, Sez. V QuaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto di reingresso emesso dall'Ambasciata d'Italia ad Islamabad il 5 novembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto di reingresso chiedendone l'annullamento e, in via cautelare, l'adozione di misure provvisorie. Il giudice ha esaminato la domanda cautelare rilevando che anche la nuova procura alle liti, depositata il 18 maggio 2026 e sottoscritta all'estero, non possedeva i requisiti necessari per poter essere fatta valere nello Stato italiano. Non emergono dal testo ulteriori motivi di illegittimità dedotti contro il diniego di visto.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata respinta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La domanda cautelare non può essere accolta quando la procura alle liti sottoscritta all'estero e depositata in giudizio non possiede i requisiti necessari per essere fatta valere nello Stato italiano.
  • La regolarità della procura alle liti costituisce un presupposto processuale che deve sussistere anche per la proposizione e l'esame della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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