Ordinanza n. 207/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 912/2024 in data 21 novembre 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, nella parte relativa alla liquidazione delle spese di giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Commissario ad acta nell’esecuzione della sentenza del giudice dell’ottemperanza relativa al pagamento delle spese di lite
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva già ottenuto la sentenza del TAR che ordinava al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, mediante il pagamento delle spese processuali liquidate in favore della parte ricorrente e distratte a beneficio del procuratore dichiaratosi antistatario, oltre agli accessori e agli interessi legali decorrenti dal passaggio in giudicato fino al soddisfo. Decorso inutilmente il termine assegnato al Ministero e successivamente notificata la pronuncia al Commissario ad acta, il ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’inadempimento dell’Amministrazione e del Commissario e l’adozione delle indicazioni necessarie per l’esecuzione del giudicato o la sostituzione del Commissario. Il TAR ha rilevato che il reclamo contro gli atti del Commissario ad acta comprende anche l’inerzia dello stesso, ma deve essere previamente notificato alla controparte. Nel fascicolo risultava documentata la notificazione al Ministero presso la propria sede, tramite PEC, ma non risultava la prova della notificazione all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, ufficio presso il quale, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, doveva essere effettuata la notificazione in ragione della sede dell’autorità giudiziaria adita.
La decisione
Il TAR ha pronunciato un’ordinanza interlocutoria, senza decidere nel merito il reclamo. Ha ritenuto che la notificazione mancante o non provata all’Avvocatura dello Stato fosse nulla, e non inesistente, con conseguente possibilità di regolarizzazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a. Ha quindi ordinato la rinnovazione della notificazione del reclamo all’Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e il deposito della prova dell’adempimento entro i successivi cinque giorni. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 21 luglio 2026.
Norme richiamate
Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell’ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni. Gli atti emanati dal giudice dell’ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell’articolo 29, con il rito ordinario
Il reclamo è il rimedio tipico per sottoporre al giudice dell’ottemperanza le questioni relative agli atti del Commissario ad acta e comprende anche la contestazione della sua inerzia; deve essere previamente notificato alla controparte.
art. 11 r.d. n. 1611/1933
La notificazione del ricorso contro lo Stato deve essere effettuata presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria davanti alla quale è instaurata la causa.
La disposizione conferma indirettamente la regola della notificazione presso l’Avvocatura dello Stato competente per distretto.
La notificazione nulla, ma non inesistente, può essere rinnovata e regolarizzata secondo le forme e i termini assegnati dal giudice.
Massime di principio
- Il reclamo previsto dall’art. 114, comma 6, c.p.a. è esperibile non solo contro gli atti adottati dal Commissario ad acta, ma anche contro la sua inerzia nell’adozione degli adempimenti necessari a rendere effettivo il giudicato.
- Il reclamo contro l’attività o l’inerzia del Commissario ad acta deve essere previamente notificato alla controparte; la notificazione all’amministrazione presso la propria sede non sostituisce quella da effettuare presso l’Avvocatura dello Stato competente quando la parte resistente è lo Stato.
- La notificazione eseguita presso un destinatario o un ufficio diverso da quello previsto per la rappresentanza processuale dello Stato integra una nullità, e non un’inesistenza, quando sussista comunque un collegamento con il procedimento notificatorio; il vizio è pertanto sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
- In presenza di una notificazione nulla del reclamo, il giudice dell’ottemperanza deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione e un termine per il deposito della relativa prova, rinviando la decisione sul merito del reclamo.
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