Cassazione Penale, Sentenza n. 4261/2022 del 07/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 624-bis c.p. (impossessamento di una bicicletta sottratta nel cortile condominiale) e contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p. (risarcimento del danno mediante restituzione). Sosteneva che le indicazioni fornite da lui sul luogo del furto avevano consentito il ritrovamento e la restituzione della bicicletta, per cui doveva riconoscersi l'attenuante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato il principio per cui la restituzione della cosa può integrare l'attenuante del risarcimento del danno purché il ristoro sia integrale e avvenuto prima del giudizio; ha precisato inoltre che la restituzione operata dalle forze dell'ordine non esclude l'attenuante se essa è la diretta conseguenza di un comportamento volontario dell'imputato (ad es. fornire indicazioni precise). Tuttavia, nel caso concreto non risultava provato che il ristoro fosse integrale (mancava prova o offerta di risarcimento anche del danno non patrimoniale), né il ricorrente aveva allegato specificamente tale integrazione del ristoro; perciò il motivo era generico e il ricorso inammissibile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma del reato contestato: impossessamento di cosa altrui mediante sottrazione alla persona. Qui applicata per descrivere il fatto-reato (sottrazione della bicicletta dal cortile condominiale).
art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen.
Prevede l'attenuante per il risarcimento del danno mediante restituzioni o risarcimento integrale prima del giudizio. La Corte interpreta che non è richiesta la spontanea iniziativa del reo se l'atto è comunque volontario (es. fornire indicazioni che permettono la restituzione), ma richiede che il ristoro sia integrale, comprendendo anche il danno non patrimoniale; in mancanza di prova dell'integrale ristoro l'attenuante non è configurabile.
Massime di principio
- La restituzione della refurtiva effettuata dalle forze dell'ordine non esclude in sé la possibilità di riconoscere l'attenuante per il risarcimento del danno, se la restituzione è la diretta conseguenza di un atto volontario dell'imputato (per esempio fornire indicazioni precise sul luogo del furto).
- Perché l'attenuante dell'art. 62, n. 6 c.p. si configuri, il ristoro deve essere integrale e intervenire prima del giudizio: questo comprende sia il danno patrimoniale sia il danno non patrimoniale (danno morale).
- È onere del ricorrente (o della difesa) allegare e provare che il risarcimento è stato integrale; la mera indicazione di una restituzione senza prova dell'estensione del ristoro è insufficiente e può portare all'inammissibilità del motivo di ricorso per difetto di specificità.
- Quando si negozia o si cerca di ottenere il riconoscimento dell'attenuante tramite restituzione, è opportuno formalizzare l'offerta di risarcimento anche per la componente non patrimoniale (ad es. tramite accordo scritto o offerta economica), o comunque produrre prove che attestino la completezza del ristoro prima del giudizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4085/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4143/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4144/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4145/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4146/2022 del 07/02/2022
- Sentenza penale · 7 feb 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 4147/2022 del 07/02/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →