Cassazione Penale, Ordinanza n. 21054/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e lo ha dichiarato inammissibile. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha dedotto un unico motivo, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, ritenuto troppo severo, e al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva ritenuto congrua la pena, prossima al minimo/medio edittale, valorizzando la gravità del fatto, la commissione del reato durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione, i precedenti penali numerosi dell'imputato, comprensivi di reati contro il patrimonio e di due tentati omicidi, oltre alla mancanza di elementi positivi idonei a giustificare il riconoscimento delle attenuanti generiche.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice del fatto contestato, ricondotto alla commercializzazione/gestione di sostanze stupefacenti in ipotesi di lieve entità.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che l'inammissibilità non sia ascrivibile a colpa del ricorrente; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto sussistente.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per ribadire che l'onere economico conseguente all'inammissibilità presuppone che questa non sia escludibile come ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo generico la misura della pena e il diniego delle attenuanti generiche è inammissibile quando la motivazione del giudice di merito sia congrua, non manifestamente illogica e abbia valorizzato elementi rilevanti ai fini del trattamento sanzionatorio.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente sorretto dal richiamo alla gravità del fatto, alla commissione del reato in costanza di una misura alternativa alla detenzione, ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di elementi positivi meritevoli di apprezzamento.
- In sede di legittimità, la determinazione della pena è censurabile solo quando risulti frutto di violazione di legge o di motivazione apparente/manifesta illogicità; non basta la mera contrapposizione di una diversa valutazione di merito.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in linea generale, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
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