Cassazione Penale, Ordinanza n. 21052/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati impugnano la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, li ha assolti dal capo a) e li ha condannati per detenzione di cocaina e marijuana ai fini di spaccio. Il primo motivo denuncia vizio di motivazione e sostiene che l'affermazione di responsabilità si fondi esclusivamente su intercettazioni telefoniche e ambientali, senza adeguati riscontri esterni. Il secondo motivo, proposto dalla sola imputata, contesta il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il terzo motivo, ancora della sola imputata, lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando incensuratezza, marginale partecipazione, assenza di ulteriori procedimenti nei successivi otto anni e allontanamento da ambienti criminali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la prima doglianza mirasse a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, e che la motivazione della Corte di appello fosse congrua e non manifestamente illogica, valorizzando le intercettazioni, i riferimenti a prezzi, qualità ed esiti degli accordi e l'arresto in flagranza di uno degli imputati con 200 grammi di cocaina. Ha inoltre rilevato, quanto alla posizione della coimputata, che la partecipazione a plurime cessioni e la disponibilità di quantitativi rilevanti di stupefacente escludevano la lieve entità. Infine, ha dichiarato inammissibile la censura sulle attenuanti generiche perché non risultava devoluta al giudice di appello. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione utilizzata per la contestazione della detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte conferma la correttezza della motivazione di merito sulla responsabilità e sulla non lieve entità del fatto.
Norma richiamata nella condanna di appello per il reato associativo in materia di stupefacenti; la decisione di legittimità non ne rivede il merito per l'inammissibilità dei ricorsi.
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La Corte ritiene correttamente esclusa l'ipotesi di lieve entità per la frequenza e intensità dell'attività di spaccio, per la pluralità degli acquirenti e per la disponibilità di quantitativi consistenti di sostanza.
Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Richiamato implicitamente nel tema della valutazione della prova; la Corte afferma che la motivazione di merito è sorretta da risultanze oggettive e non è manifestamente illogica, dunque non censurabile in cassazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa lettura delle prove quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione congrua, non contraddittoria e non manifestamente illogica.
- Le intercettazioni telefoniche e ambientali possono costituire base probatoria sufficiente per affermare la responsabilità in materia di stupefacenti quando il loro contenuto sia specifico, coerente e corroborato da ulteriori dati oggettivi, anche se costituiti da elementi di contesto come arresti in flagranza o sequestri.
- L'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è incompatibile con una condotta caratterizzata da spaccio costante, pluralità di acquirenti, frequenza delle cessioni e disponibilità di quantità rilevanti di droga.
- Nel ricorso per cassazione non possono essere dedotte questioni sulle quali il giudice di appello non si sia pronunciato perché non ritualmente devolute al suo esame.
- La censura sulle attenuanti generiche è inammissibile se non risulta specificamente devoluta nei motivi di appello, poiché la cassazione non può essere utilizzata per introdurre per la prima volta questioni di merito non esaminate nei gradi precedenti.
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