Cassazione Penale, Ordinanza n. 27904/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto personalmente dall'interessato, rilevando che avrebbe dovuto essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, dichiarando l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto personalmente dall'interessato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma del 16/09/2024. La Corte non entra nel merito dei motivi di impugnazione, perché rileva un vizio preliminare: l'atto non risulta ritualmente sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto per il ricorso in cassazione proposto dall'imputato. La sentenza richiama gli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, c.p.p., nonché il precedente delle Sezioni Unite Aiello, per affermare l'inammissibilità del ricorso proposto personalmente.
Norme richiamate
Il ricorso per cassazione non può essere validamente proposto personalmente nei casi in cui è richiesta la sottoscrizione del difensore abilitato al patrocinio in Cassazione.
L'atto di ricorso in cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; in difetto, il ricorso è inammissibile.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione proposto personalmente dall'imputato è inammissibile quando la legge richiede la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- Il difetto della necessaria sottoscrizione difensiva integra una causa di inammissibilità rilevabile in limine, senza esame del merito dei motivi di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile de plano, la Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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