Cassazione Civile, Sentenza n. 20528/2020 del 29/09/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione a decreto ingiuntivo originaria: le controparti avevano contestato il credito vantato dalla C.BE.N.E.S. sostenendo che gran parte era stato pagato tramite assegni, contanti e consegna di bestiame. Il Tribunale di Trento aveva parzialmente accolto l'opposizione riducendo l'importo; la Corte d'appello di Trento in secondo grado rideterminava ulteriormente il credito a favore della C.BE.N.E.S. in misura inferiore. La C.BE.N.E.S. ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, vizio di motivazione dell'appello sulla imputazione dei pagamenti e sugli interessi (e sulle "spese su insoluti"), carenza di specificità dell'atto di appello e contestando la compensazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per mancata specificità; ha invece ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo rilevando che la Corte d'appello aveva dato una motivazione apparente e insufficiente riguardo all'imputazione degli interessi (circa euro 6.442,20) e alle "spese su insoluti" (circa euro 904,97), senza rispondere adeguatamente alle difese e ai documenti prodotti dalla ricorrente. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata nei punti ritenuti viziati e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Richiede la specificità dell'atto di appello nella esposizione delle circostanze e delle ragioni di diritto; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo fondato sulla mancata specificazione perché la ricorrente non ha riprodotto adeguatamente il contenuto dell'atto di appello avverso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Consente la censura per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse apparente (non rispondeva ai rilevanti argomenti e documenti), giustificando la cassazione e il rinvio
artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 329 c.p.c.
Richiamati dalle parti in relazione all'imputazione dei pagamenti e alla materia processuale; il giudice di legittimità ha valutato che, indipendentemente dalla norma invocata, la decisione di merito deve esporre compiutamente le ragioni dell'imputazione dei pagamenti e degli interessi quando sono aspetti decisivi
Norme sulle spese processuali e sulla compensazione; il motivo relativo alla compensazione delle spese è stato assorbito una volta accolti gli altri motivi che hanno portato al rinvio
Massime di principio
- L'atto di appello deve essere specifico: occorre riprodurre e illustrare chiaramente i motivi e le circostanze impugnate affinché la Corte di legittimità possa verificarne la fondatezza; la genericità può determinare l'inammissibilità
- In Cassazione è ammissibile il motivo per vizio di motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) quando la decisione di merito risulta "apparente", ossia non risponde ai rilievi probatori e documentali decisivi per la controversia
- L'imputazione dei pagamenti e la quantificazione degli interessi devono essere espressamente motivate e basate su documentazione chiara: se la parte porta calcoli e documenti, il giudice d'appello deve affrontarli e confutarli specificamente, altrimenti la valutazione può essere cassata
- Non è sufficiente per il giudice affermare l'assenza di tracce documentali in modo apodittico: deve valutare la congruità delle prove offerte e argomentare il motivo del disconoscimento
- In caso di cassazione parziale per vizio di motivazione, la causa viene rinviata per nuovo esame e la regolazione delle spese (anche di cassazione) è rimessa al giudice di rinvio
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