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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20528/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione a decreto ingiuntivo originaria: le controparti avevano contestato il credito vantato dalla C.BE.N.E.S. sostenendo che gran parte era stato pagato tramite assegni, contanti e consegna di bestiame. Il Tribunale di Trento aveva parzialmente accolto l'opposizione riducendo l'importo; la Corte d'appello di Trento in secondo grado rideterminava ulteriormente il credito a favore della C.BE.N.E.S. in misura inferiore. La C.BE.N.E.S. ha proposto ricorso per cassazione denunciando, tra l'altro, vizio di motivazione dell'appello sulla imputazione dei pagamenti e sugli interessi (e sulle "spese su insoluti"), carenza di specificità dell'atto di appello e contestando la compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo per mancata specificità; ha invece ritenuto fondati il secondo e il quarto motivo rilevando che la Corte d'appello aveva dato una motivazione apparente e insufficiente riguardo all'imputazione degli interessi (circa euro 6.442,20) e alle "spese su insoluti" (circa euro 904,97), senza rispondere adeguatamente alle difese e ai documenti prodotti dalla ricorrente. Gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata nei punti ritenuti viziati e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Trento, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiede la specificità dell'atto di appello nella esposizione delle circostanze e delle ragioni di diritto; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo fondato sulla mancata specificazione perché la ricorrente non ha riprodotto adeguatamente il contenuto dell'atto di appello avverso

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Consente la censura per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse apparente (non rispondeva ai rilevanti argomenti e documenti), giustificando la cassazione e il rinvio

  • artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 329 c.p.c.

    Richiamati dalle parti in relazione all'imputazione dei pagamenti e alla materia processuale; il giudice di legittimità ha valutato che, indipendentemente dalla norma invocata, la decisione di merito deve esporre compiutamente le ragioni dell'imputazione dei pagamenti e degli interessi quando sono aspetti decisivi

  • art. 91 e ss. c.p.c.

    Norme sulle spese processuali e sulla compensazione; il motivo relativo alla compensazione delle spese è stato assorbito una volta accolti gli altri motivi che hanno portato al rinvio

Massime di principio

  • L'atto di appello deve essere specifico: occorre riprodurre e illustrare chiaramente i motivi e le circostanze impugnate affinché la Corte di legittimità possa verificarne la fondatezza; la genericità può determinare l'inammissibilità
  • In Cassazione è ammissibile il motivo per vizio di motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) quando la decisione di merito risulta "apparente", ossia non risponde ai rilievi probatori e documentali decisivi per la controversia
  • L'imputazione dei pagamenti e la quantificazione degli interessi devono essere espressamente motivate e basate su documentazione chiara: se la parte porta calcoli e documenti, il giudice d'appello deve affrontarli e confutarli specificamente, altrimenti la valutazione può essere cassata
  • Non è sufficiente per il giudice affermare l'assenza di tracce documentali in modo apodittico: deve valutare la congruità delle prove offerte e argomentare il motivo del disconoscimento
  • In caso di cassazione parziale per vizio di motivazione, la causa viene rinviata per nuovo esame e la regolazione delle spese (anche di cassazione) è rimessa al giudice di rinvio

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