Cassazione Penale, Sentenza n. 48915/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di patteggiamento per violazione di legge in relazione all'art. 143 c.p.p., per mancata traduzione della sentenza in lingua nota all'imputato (arabo). Il ricorrente chiedeva l'annullamento sostenendo che la sentenza non gli fosse stata tradotta e che ciò avrebbe compromesso il diritto di difesa, pur avendo indicato di essere stato assistito da interprete in sede di udienza.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento non configuri automaticamente causa di nullità in assenza di elementi specifici che dimostrino un pregiudizio sulla completa esplicazione del diritto di difesa. È stato richiamato l'effetto della modifica dell'art. 613 c.p.p. (legge 23 giugno 2017, n.103) per cui l'imputato non può più proporre personalmente ricorso per cassazione e l'art. 448, co. 2-bis c.p.p., che limita i motivi ammissibili avverso la sentenza di patteggiamento (espressione della volontà, difetto di correlazione richiesta/sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o misura di sicurezza) motivi che non sono stati specificamente indicati nel ricorso. Si è altresì rilevato che il ricorrente aveva un interprete in udienza decisionale, rendendo comprensibile l'epilogo. Conseguentemente il ricorso è rigettato come inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norme sul patteggiamento e sull'applicazione della pena mediante accordo, che costituiscono il fondamento del procedimento oggetto della sentenza impugnata.
Norma relativa all'uso dell'interprete e alla traduzione degli atti; la Corte osserva che la mancata traduzione non determina automaticamente nullità se non è dimostrato un pregiudizio concreto al diritto di difesa.
modificato dalla legge 23 giugno 2017, n.103
La modifica normativa ha ridotto la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, incidendo sull'accesso del ricorrente al rimedio straordinario.
Limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di patteggiamento a specifiche ipotesi (espressione della volontà, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena o della misura di sicurezza); tali vizi non sono stati contestati specificamente dal ricorrente.
Consente la condanna alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende quando il ricorso è manifestamente infondato o l'inammissibilità è evidente; applicata per irrogare il pagamento di euro 4.000,00.
Ha modificato disposizioni processuali (tra cui art. 613 c.p.p.) incidendo sulle modalità di proposizione del ricorso per cassazione da parte dell'imputato.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Rv. 277111 e Corte Costituzionale n.186/2000)
Precedenti che affermano che l'omessa traduzione di una sentenza di patteggiamento non determina automaticamente nullità in assenza di specifico pregiudizio e che giustificano l'addebito delle spese anche se l'inammissibilità appare evidente.
Massime di principio
- La mancata traduzione di una sentenza di patteggiamento non è di per sé causa automatica di nullità: bisogna dimostrare un pregiudizio specifico e concreto al diritto di difesa dell'imputato.
- Avverso la sentenza di patteggiamento è possibile proporre ricorso per cassazione solo per i motivi tassativi previsti dall'art. 448, co. 2-bis c.p.p.; le doglianze generiche sul diritto di difesa senza correlazione con tali motivi sono inammissibili.
- La presenza di un interprete in udienza decisoria rafforza l'argomento della comprensione dell'epilogo da parte dell'imputato e può neutralizzare le eccezioni sulla mancata traduzione della sentenza.
- Dopo la modifica normativa del 2017, l'opportunità di proporre personalmente ricorso per cassazione è limitata: occorre valutare chi ha titolo e come proporre l'impugnazione.
- Quando il motivo di impugnazione è manifestamente inammissibile o generico, il ricorrente può essere condannato alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende; è quindi importante formulare motivi specifici e ancorati alle ipotesi di legge e documentare il pregiudizio subito.
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