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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34720/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente assunto a tempo determinato aveva agito per far accertare l'illegittimità del recesso anticipato intimato dall'azienda sanitaria e, di conseguenza, il proprio diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato. Secondo la prospettazione del ricorrente, il datore aveva poi annullato la delibera di stabilizzazione assumendo che, per effetto del recesso anticipato, fosse venuto meno il requisito temporale di pregresso impiego richiesto dalla normativa per la stabilizzazione. La Corte d'appello aveva già rigettato l'impugnazione contro il primo rigetto del Tribunale. In Cassazione il ricorso era articolato in quattro motivi, ma nelle more il difensore ha rappresentato il decesso del ricorrente e ha depositato gli atti di una transazione intervenuta tra le parti quando il lavoratore era ancora in vita, nella quale risultava anche la stabilizzazione a tempo indeterminato e l'impegno del ricorrente a rinunciare al ricorso; tale rinuncia non è stata poi formalmente eseguita per il sopravvenuto decesso.

La decisione

La Corte ha rilevato che la transazione intervenuta tra le parti, insieme all'impegno del ricorrente a rinunciare al ricorso, ha determinato la piena perdita di interesse all'impugnazione. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, valorizzando le ragioni della decisione e l'assenza di un contrario avviso della ASL. È stato escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché si trattava di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    cit. art. 13, comma 1-bis

    In caso di inammissibilità sopravvenuta non ricorrono i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La sopravvenuta transazione tra le parti, se accompagnata dall'impegno della parte ricorrente a rinunciare all'impugnazione e dall'avvenuto soddisfacimento dell'interesse sostanziale dedotto, determina la perdita di interesse al ricorso per cassazione e la sua inammissibilità.
  • L'inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto per il rigetto o la declaratoria di inammissibilità nei casi in cui manchi il relativo presupposto normativo.
  • La compensazione delle spese può essere giustificata dalla peculiarità della vicenda definita per sopravvenienze conciliative e dall'assenza di una posizione oppositiva della controparte.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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