Cassazione Civile, Ordinanza n. 34690/2022 del 24/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da avvisi di accertamento ICI per le annualità 2010 e 2011 emessi dal Comune nei confronti della società contribuente, proprietaria di immobili che la CTR aveva ritenuto esenti perché classificabili nella categoria catastale E/3, con efficacia retroattiva della rettifica catastale richiesta dalla stessa società. Il Comune ha impugnato in cassazione la decisione della CTR con due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 5 e 7 del d.lgs. n. 504/1992 e dell'art. 74 l. n. 34/2000, sostenendo che l'esenzione per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie E/1-E/9 non si estende agli immobili già classificati, su istanza del contribuente, in una categoria diversa, poi rettificata; ha inoltre sostenuto che la variazione di classamento non poteva operare retroattivamente per annualità già definite sulla base della dichiarazione del contribuente. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR accolto un'eccezione di ultrapetizione, ritenendo che il primo giudice avesse deciso sulla successiva riconducibilità degli immobili in E/3 senza che tale profilo fosse stato effettivamente dedotto dal Comune.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'art. 7 lett. b) del d.lgs. n. 504/1992 vada interpretato nel senso che l'esenzione riguarda i fabbricati già classificati nelle categorie E/1-E/9 oppure quelli non ancora iscritti in catasto ma classificabili in tali categorie, non invece gli immobili già classificati in una diversa categoria per iniziativa del contribuente, il quale non può invocare l'errore di classamento se non nei limiti e con gli effetti temporali propri della variazione catastale. Ha respinto il secondo motivo, ritenendo infondata la censura di ultrapetizione e rilevando anche il difetto di specificità del ricorso sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente avverso gli avvisi ICI 2010-2011. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate per la novità delle questioni trattate.
Norme richiamate
Le variazioni catastali hanno efficacia ai fini della base imponibile dall'anno successivo all'annotazione, salvo l'eccezione delle correzioni di errori materiali di fatto riconosciuti dall'Amministrazione o delle variazioni denunciate dal contribuente; il riferimento ai fabbricati classificabili riguarda gli immobili non ancora iscritti in catasto.
L'esenzione ICI per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie E/1-E/9 si applica ai fabbricati già così classificati o non ancora iscritti in catasto ma idonei ad esserlo; non opera per immobili già classificati in altra categoria su iniziativa del contribuente, salvo i limiti temporali della rettifica.
art. 74 l. n. 34/2000
Richiamato dal ricorrente come norma violata, senza ulteriore specificazione nel testo sulla sua portata applicativa concreta.
Usato come parametro per dedurre la violazione di norme di diritto.
La censura di ultrapetizione è stata ritenuta infondata perché il ricorrente non ha contestato specificamente di non aver mai dedotto il fatto asseritamente posto a base della decisione di primo grado.
Il ricorrente non ha riprodotto nel ricorso il contenuto delle sentenze richiamate, con conseguente preclusione del controllo di legittimità sul punto.
art. 53 Cost.
La disciplina sull'efficacia temporale delle variazioni catastali non è ritenuta in contrasto con la capacità contributiva, essendo espressione anche del principio di uguaglianza.
art. 14 preleggi
Le norme eccezionali, come quelle che prevedono esenzioni tributarie, sono di stretta interpretazione.
Massime di principio
- In materia di ICI, l'esenzione per i fabbricati classificati o classificabili in determinate categorie catastali va interpretata restrittivamente: essa riguarda gli immobili già classificati in quelle categorie o quelli non ancora iscritti in catasto ma oggettivamente classificabili in esse, non gli immobili già censiti in una categoria diversa per iniziativa del contribuente.
- Le variazioni della rendita o del classamento catastale producono effetti, di regola, solo dall'anno d'imposta successivo all'annotazione catastale; la retroattività è ammessa solo per correzioni di errori materiali di fatto riconosciuti dall'Amministrazione o per variazioni denunciate dal contribuente, nei limiti temporali propri della comunicazione.
- Chi ha omesso di denunciare correttamente la destinazione d'uso o i presupposti del classamento non può pretendere di opporre all'ente impositore l'errore derivante dalla propria dichiarazione per ottenere un'esenzione retroattiva.
- Le norme che prevedono esenzioni tributarie costituiscono disposizioni eccezionali e devono essere interpretate in modo strettamente letterale e sistematico, evitando letture estensive non sorrette dal dato normativo.
- La censura di ultrapetizione richiede una specifica dimostrazione del petitum e del thema decidendum effettivamente introdotti in giudizio; in cassazione, inoltre, il ricorrente deve rispettare il principio di specificità riportando il contenuto degli atti e delle decisioni rilevanti per consentire il controllo di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34577/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34578/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34579/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34580/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34581/2022 del 24/11/2022
- ordinanza_civile · 24 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 34582/2022 del 24/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →