Ordinanza n. 2810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Veneto che aveva respinto la domanda cautelare proposta dal cittadino straniero
Esito
Favorevole al resistente (cittadino straniero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero dell’Interno ha appellato l’ordinanza cautelare del TAR Veneto, sostenendo, sulla base del dato letterale richiamato nell’atto di appello, che non sussistessero i presupposti per collegare la permanenza legittima del richiedente sul territorio nazionale alla continuità delle misure di accoglienza. L’Amministrazione ha quindi contestato l’interpretazione accolta dal primo giudice, ritenendola non conforme alla disciplina applicabile. Il resistente non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato, con sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto che le deduzioni dell’Amministrazione, pur meritevoli di considerazione, non superassero il percorso argomentativo seguito dal TAR. Il Collegio ha condiviso la valorizzazione del collegamento tra la permanenza legittima del richiedente sul territorio nazionale e la continuità delle misure di accoglienza, in funzione dell’effettiva tutela assicurata dall’ordinamento. Ha inoltre ritenuto che il dato letterale invocato dall’appellante non avesse, allo stato, portata univoca tale da escludere l’interpretazione del primo giudice, giudicata maggiormente idonea a evitare soluzioni di continuità nell’assistenza nelle more della decisione cautelare del giudice di legittimità. L’appello cautelare è stato pertanto respinto e l’ordinanza impugnata confermata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, nell’ambito del quale il Collegio ha esaminato l’ordinanza cautelare del TAR con la sommaria delibazione propria della fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi dell’appellato.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, l’appello contro un’ordinanza del TAR è deciso sulla base di una sommaria delibazione e deve essere respinto quando le deduzioni dell’amministrazione non siano idonee a superare il percorso argomentativo ragionevole e condivisibile seguito dal primo giudice.
- Nelle more della decisione cautelare del giudice di legittimità, l’interpretazione della disciplina sull’accoglienza maggiormente coerente con l’effettività della tutela può privilegiare la continuità delle misure di accoglienza quando sussista un collegamento tra la permanenza legittima del richiedente sul territorio nazionale e l’assistenza garantita dall’ordinamento.
- Un dato letterale non univoco non è sufficiente, in fase cautelare, a escludere un’interpretazione normativa che eviti soluzioni di continuità nell’assistenza al richiedente.
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