Cassazione Penale, Sentenza n. 33871/2025 del 15/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la retrodatazione degli effetti della seconda ordinanza custodiale (che contestava il delitto associativo di cui all'art. 416-bis e reati connessi, eseguita il 9 giugno 2020) alla data di emissione/esecuzione della prima ordinanza (19 settembre 2018, eseguita l'8 ottobre 2018), con conseguente decorrenza anticipata dei termini e scarcerazione per intervenuta decadenza dei termini. La difesa ha sostenuto che la partecipazione di Puca al sodalizio era cessata anteriormente alla prima ordinanza (anche sulla base della sentenza di merito del 9 maggio 2024 n. 5321, elementi di intercettazione 2016-2017, dichiarazioni di collaboratori e fatti personali come l'impiego come geometra), e che dunque i fatti oggetto della seconda ordinanza erano già desumibili alla data della prima.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui l'art. 297, comma 3, cod. proc. pen. consente la retrodatazione degli effetti soltanto se i reati contestati nella seconda ordinanza sono commessi anteriormente alla prima e risultano desumibili dagli atti a quella data, nonché collegati ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) e c). Nel caso concreto la contestazione del delitto associativo era formulata in termini di permanenza e la sentenza di merito non aveva dimostrato che la partecipazione di Puca fosse cessata prima dell'8 ottobre 2018; anzi, elementi processuali (intercettazioni, ricostruzione del ruolo apicale e successioni nella direzione del clan) indicavano una continuità della partecipazione oltre la data della prima ordinanza. Pertanto non sussistevano i presupposti per la retrodatazione e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
3. Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) e c), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma.
La norma consente la retrodatazione solo se i reati della seconda ordinanza sono anteriori alla prima e risultano desumibili dagli atti a quel momento; non si applica quando il secondo provvedimento riguarda fatti non desumibili o reati di associazione la cui continuità si protrae oltre la prima ordinanza salvo prova della cessazione.
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Definisce le ipotesi di connessione rilevanti per l'art. 297(3): collegamenti funzionali e temporali tra i fatti che possono giustificare la retrodatazione se ricorrono i presupposti.
Sez. U., sent. Librato (Sez. U. n. 14535 del 19/12/2006, dep. 10/04/2007)
Principio interpretativo consolidato: la retrodatazione ex art. 297(3) non opera se la seconda ordinanza riguarda un reato associativo la cui partecipazione si è protratta oltre la prima ordinanza; serve prova della cessazione della partecipazione entro la data della prima.
Sez. 2, Genidoni (n. 16595 del 06/05/2020)
Conferma che, per contestazioni "in permanenza", la prosecuzione della condotta associativa deve essere desunta da concreti elementi dimostrativi per escludere retrodatazione.
Sez. 1, Ciancio (Sent. n. 20135 del 16/12/2020, dep. 20/05/2021)
Ribadisce che la mera presunzione relativa di prosecuzione associativa derivante da una prima custodia non basta; è necessaria prova concreta della cessazione per retrodatare.
Sez. 3, Shopov (n. 45913 del 15/10/2015)
La decisione di merito vincola il giudice della cautela sulle circostanze temporali e fattuali accertate nella sentenza, anche in sede di riesame o appello cautelare.
Sez. 3, Falndina (n. 20002 del 10/01/2020)
Per la desumibilità degli elementi di fatto ai fini della retrodatazione non basta la conoscenza o conoscibilità della notizia di reato; è necessaria una situazione indiziaria grave e completa già all'epoca della prima ordinanza.
Massime di principio
- La retrodatazione degli effetti di una seconda ordinanza custodiale ai sensi dell'art. 297(3) richiede che i fatti della seconda siano anteriori alla prima e desumibili dagli atti alla data della prima ordinanza; altrimenti non opera.
- Se la seconda ordinanza contestata riguarda un reato di associazione "in permanenza" (es. 416-bis con formula aperta), il giudice deve verificare se vi siano elementi concreti e specifici che dimostrino la cessazione della partecipazione entro la data della prima ordinanza; in mancanza, si presume la prosecuzione e la retrodatazione è esclusa.
- La sentenza di merito, anche non definitiva, vincola il giudice della cautela nella ricostruzione temporale e fattuale: se nel merito non è stata accertata la cessazione della partecipazione, il riesame difficilmente potrà disporre la retrodatazione.
- La mera esistenza di informative, intercettazioni o notizie anteriori non è automaticamente sufficiente per la "desumibilità" richiesta dall'art. 297(3); occorre che quegli elementi già all'epoca della prima ordinanza dessero luogo a una situazione indiziaria di gravità e completezza idonea alla misura cautelare.
- Onere probatorio: la difesa che invoca la cessazione della partecipazione a un'associazione deve proporre elementi probatori concreti e tempestivi (es. testimonianze, documentazione di vita lecita, intercettazioni che attestino l'allontanamento) per ottenere la retrodatazione.
- Per il pubblico ministero è utile documentare con chiarezza la continuità e la cornice temporale della partecipazione associativa nelle indagini preliminari per evitare speculate pretese di retrodatazione.
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