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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12882/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 648 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi del reato; la doglianza, però, è stata considerata dalla Corte di cassazione come una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove, quindi estranea al sindacato di legittimità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 131-bis c.p. e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; anche tale censura è stata ritenuta infondata, poiché la Corte territoriale aveva escluso la non abitualità della condotta valorizzando i plurimi precedenti penali per reati della medesima indole.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una nuova valutazione del compendio probatorio e dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, e ha rilevato che la sentenza di appello era sorretta da motivazione congrua e non illogica sulla ricettazione. Quanto al secondo motivo, ha confermato il diniego della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in ragione dei precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole, incompatibili con la richiesta non abitualità. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come norma incriminatrice della ricettazione; la censura che contesta gli elementi costitutivi è stata ritenuta meramente fattuale e dunque non scrutinabile in cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte ribadisce che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede anche la non abitualità della condotta; essa può essere esclusa valorizzando precedenti penali per reati della medesima indole.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura autonoma del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito, salvo vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
  • La doglianza che contesti la sussistenza degli elementi costitutivi del reato, quando si risolva in una diversa valutazione delle prove, è inammissibile perché eccede i limiti del giudizio di cassazione.
  • La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere riconosciuta se manca il requisito della non abitualità della condotta, requisito che può essere escluso dalla presenza di plurimi precedenti penali per reati della stessa indole.
  • Una motivazione di merito che indichi in modo coerente plurimi elementi probatori a sostegno della responsabilità penale è insindacabile in cassazione se non presenta vizi logici evidenti.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioniRicettazione
RamiParte generaleProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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