Cassazione Civile, Ordinanza n. 15731/2025 del 12/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento recuperando a tassazione euro 182.257,00 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, assumendo che le fatture oggetto di controllo si riferissero a operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, in via preliminare, il difetto dei presupposti dell'azione accertativa ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16/2012; inoltre sosteneva che l'accertamento si fondasse solo su un PVC redatto nei confronti di terzi e che il quadro indiziario fosse inidoneo a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. Sia in primo grado sia in appello le sue domande venivano respinte. Con il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.P.R. 546/1992, per nullità della sentenza d'appello per mancanza di esposizione dei motivi in fatto e in diritto e quindi per assenza della ratio decidendi, non essendo stati indicati lo svolgimento del processo, la materia del contendere e i motivi di gravame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo sul vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR. Ha osservato che la decisione d'appello si limitava ad affermazioni tautologiche e generiche, prive di reale individualizzazione della controversia, senza ricostruzione dello svolgimento del processo e senza confronto con i motivi di appello. Tale motivazione è stata considerata al di sotto del minimo costituzionale e quindi nulla. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato dal contribuente quale base della censura preliminare sui presupposti legittimanti l'azione accertativa dell'Ufficio
la sua violazione è stata dedotta per mancanza di motivazione percepibile della sentenza impugnata
art. 36 D.P.R. 546/1992
la sua violazione è stata dedotta per difetto dell'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione tributaria
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato come parametro di nullità processuale per la motivazione apparente della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato dalla Corte per chiarire che, dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale
art. 12 preleggi
citato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata alla quale il ricorrente si è opposto
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur esistendo materialmente, è solo apparente, cioè non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile il fondamento della decisione.
- Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è circoscritto alle anomalie che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
- In presenza di plurimi motivi di gravame, il giudice di appello deve dare conto, sia pure sinteticamente, dello svolgimento del processo e delle questioni devolute, così da consentire il controllo sulla reale valutazione dei fatti e delle prove.
- Non è sufficiente una motivazione meramente tautologica o adattabile indistintamente a una pluralità di controversie: la sentenza deve essere individualizzata rispetto alla concreta fattispecie e al quadro probatorio del singolo giudizio.
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