Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15731/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di verifiche della Guardia di Finanza, l'Ufficio emetteva un avviso di accertamento recuperando a tassazione euro 182.257,00 ai fini IRPEF, IRAP e IVA, assumendo che le fatture oggetto di controllo si riferissero a operazioni oggettivamente inesistenti. Il contribuente impugnava l'atto deducendo, in via preliminare, il difetto dei presupposti dell'azione accertativa ai sensi dell'art. 8 del D.L. 16/2012; inoltre sosteneva che l'accertamento si fondasse solo su un PVC redatto nei confronti di terzi e che il quadro indiziario fosse inidoneo a dimostrare l'inesistenza delle operazioni. Sia in primo grado sia in appello le sue domande venivano respinte. Con il ricorso per cassazione deduceva un solo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 del D.P.R. 546/1992, per nullità della sentenza d'appello per mancanza di esposizione dei motivi in fatto e in diritto e quindi per assenza della ratio decidendi, non essendo stati indicati lo svolgimento del processo, la materia del contendere e i motivi di gravame.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo sul vizio di motivazione apparente della sentenza della CTR. Ha osservato che la decisione d'appello si limitava ad affermazioni tautologiche e generiche, prive di reale individualizzazione della controversia, senza ricostruzione dello svolgimento del processo e senza confronto con i motivi di appello. Tale motivazione è stata considerata al di sotto del minimo costituzionale e quindi nulla. Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 8 D.L. 16/2012

    richiamato dal contribuente quale base della censura preliminare sui presupposti legittimanti l'azione accertativa dell'Ufficio

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione è stata dedotta per mancanza di motivazione percepibile della sentenza impugnata

  • art. 36 D.P.R. 546/1992

    la sua violazione è stata dedotta per difetto dell'esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione tributaria

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato come parametro di nullità processuale per la motivazione apparente della sentenza

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato dalla Corte per chiarire che, dopo la riforma del 2012, il controllo di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale

  • art. 12 preleggi

    citato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione accelerata alla quale il ricorrente si è opposto

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione, pur esistendo materialmente, è solo apparente, cioè non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non rende percepibile il fondamento della decisione.
  • Il vizio di motivazione rilevante in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., è circoscritto alle anomalie che integrano una violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • In presenza di plurimi motivi di gravame, il giudice di appello deve dare conto, sia pure sinteticamente, dello svolgimento del processo e delle questioni devolute, così da consentire il controllo sulla reale valutazione dei fatti e delle prove.
  • Non è sufficiente una motivazione meramente tautologica o adattabile indistintamente a una pluralità di controversie: la sentenza deve essere individualizzata rispetto alla concreta fattispecie e al quadro probatorio del singolo giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.