Cassazione Penale, Sentenza n. 12226/2025 del 27/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che revocava l'affidamento in prova al servizio sociale concesso a Denis Baciglieri. Il ricorrente denunciava errata applicazione dell'art. 47 Ord. pen. e dell'art. 97, comma 2, d.P.R. 30/06/2000 n. 230 e vizi di motivazione: sosteneva che non erano stati individuati i comportamenti previsti dall'art. 47, comma 11, poiché la mancata sottoscrizione del verbale (art. 47, comma 5) impediva di parlare di violazione delle prescrizioni. Affermava altresì di essere stato contattato dalla Questura e di trovarsi a Dubai per lavoro, e aveva chiesto con memoria del 26/04/2024 il trasferimento del domicilio a Poggio Renatico per proseguire il percorso rieducativo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la ricostruzione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il ricorrente, dopo l'ammissione alla misura con domicilio a Lecce, si è volontariamente sottratto all'inizio dell'esecuzione della misura spostandosi all'estero (Svizzera e poi intenzione di recarsi a Dubai), rendendosi irreperibile e ostacolando le notifiche necessarie. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di collaborazione e di rendersi reperibile è essenziale per l'avvio della misura e che il ritardo imputabile al condannato integra causa di revoca anche se il verbale non è stato sottoscritto. Ha inoltre respinto la richiesta successiva di fissare altro domicilio per mancanza di stabile progettualità familiare e lavorativa in Italia. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario (Ord. pen.)
L'art. 47 impone al condannato l'obbligo di diligente collaborazione e la reperibilità necessarie per l'avvio e il mantenimento dell'affidamento in prova; la revoca può essere disposta anche quando il comportamento del soggetto renda impossibile l'inizio della misura, sicché la mancata sottoscrizione del verbale (comma 5) non esclude la possibilità di revoca se il ritardo è imputabile al condannato (comma 11 e comma 3 richiamati nella motivazione).
art. 97 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230
Il comma 1 disciplina il termine di presentazione per la sottoscrizione del verbale; il comma 2 considera il ritardo, se imputabile al condannato, causa di revoca della misura alternativa. La Corte ha applicato tale principio per affermare che il ritardo nell'avvio della prova, dovuto all'irreperibilità, giustifica la revoca.
Massime di principio
- L'affidamento in prova richiede la collaborazione attiva del condannato: la reperibilità per notifiche e adempimenti è condizione essenziale per l'avvio e la prosecuzione della misura.
- La revoca può essere legittimamente disposta non solo per violazioni formali delle prescrizioni già in corso, ma anche quando il comportamento del soggetto impedisca l'inizio stesso della misura (es. sottrazione alle notifiche, spostamenti all'estero).
- La mancata sottoscrizione del verbale di inizio misura non esclude la revoca se il mancato avvio è dovuto a un comportamento del condannato che ne abbia reso impraticabile l'esecuzione; il ritardo imputabile al soggetto costituisce di per sé motivo di revoca.
- Richieste tardive di modifica del domicilio o di mantenimento della misura presentate dopo l'avvio del procedimento di revoca sono valutate con maggiore rigore e possono essere respinte se non dimostrano una progettualità stabile e radicata nel territorio italiano.
- In casi simili il difensore dovrebbe provare tempestivamente e in modo documentato la reale impossibilità di adempiere agli obblighi (es. motivi di forza maggiore) o, al contrario, dimostrare che il cambio di domicilio e la permanenza all'estero erano compatibili e preventivamente autorizzati, per evitare di incorrere in convincimenti di inaffidabilità.
- Comunicazioni alle autorità (es. segnalazione preventiva di spostamenti, disponibilità a ricevere notifiche) e prova di legami familiari/lavorativi stabili in Italia aumentano le probabilità di mantenimento della misura alternativa.
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