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Cassazione Penale, Ordinanza n. 29426/2026 del 03/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello, nella parte relativa al riconoscimento della recidiva e all'inasprimento sanzionatorio, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello, contestando come erronea l'applicazione della legge penale in relazione agli artt. 99, comma 4, e 62-bis c.p. La doglianza riguardava, in sostanza, il trattamento sanzionatorio: il ricorrente contestava il riconoscimento della recidiva e il conseguente aumento di pena, oltre al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché diretto contro valutazioni di merito sul trattamento punitivo, già sorrette da motivazione sufficiente, non illogica e con adeguato esame delle deduzioni difensive, in particolare sulla maggiore colpevolezza e pericolosità sociale del prevenuto.

Norme richiamate

  • art. 99, comma 4, c.p.

    Richiamato in relazione al riconoscimento della recidiva e al conseguente aumento del trattamento sanzionatorio, ritenuto sorretto da motivazione adeguata sulla maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato come norma sulle attenuanti generiche; la doglianza sul punto è stata ritenuta inammissibile perché attinente al trattamento punitivo e già motivatamente esclusa dal giudice di merito.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che, sotto la veste di violazione di legge, investe in realtà valutazioni di merito sul trattamento sanzionatorio, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non illogica e adeguata.
  • Il riconoscimento della recidiva può essere legittimamente fondato su una motivata valutazione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale dell'imputato.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche non è sindacabile in cassazione se il giudice di merito abbia esaminato le deduzioni difensive e abbia fornito una motivazione sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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