Cassazione Civile, Ordinanza n. 15326/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia nella gestione separata quando l'assicurato, pur avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi, chieda successivamente il trattamento avvalendosi del computo dei contributi versati anche nell'assicurazione generale obbligatoria. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo della pensione con decorrenza anteriore alla domanda, applicando la clausola di salvaguardia richiamata dalla sentenza. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 3 del D.M. 282/1996, sostenendo che, in caso di opzione per il computo dei contributi in altra gestione, la pensione a carico della gestione separata non possa decorrere prima della presentazione della domanda, poiché solo da quel momento i contributi confluiti dall'AGO entrano nel montante contributivo utile alla liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel caso di pensione di vecchiaia a carico della gestione separata con computo di contributi maturati in altra gestione, la decorrenza del trattamento non può essere anteriore alla domanda di opzione/computo presentata dall'assicurato. La sentenza impugnata, avendo individuato una decorrenza precedente, è stata cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini la causa uniformandosi al principio affermato e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
consente all'assicurato iscritto alla gestione separata di far valere anche i contributi accreditati nell'AGO ai fini della liquidazione di un'unica pensione, ma la decorrenza del trattamento segue la domanda con cui l'opzione viene esercitata.
richiamato come base del sistema della gestione separata e del diritto alla pensione di vecchiaia in tale regime.
richiamato nel contesto della disciplina della gestione separata e del cumulo/ricostruzione della posizione assicurativa.
richiamato dalla sentenza di merito come clausola di salvaguardia applicata al caso.
art. 24, comma 3, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011
richiamato dalla sentenza di merito come norma di salvaguardia applicata al caso.
art. 6 L. 155/1981
richiamato dalla Corte di cassazione insieme al D.M. 282/1996 per affermare che la decorrenza del trattamento coincide con la domanda di opzione/computo.
Massime di principio
- Quando l'assicurato esercita la facoltà di computare nella gestione separata anche contributi versati in altra gestione, la decorrenza della pensione si colloca nella data della domanda di opzione, non nel momento in cui risultavano già maturati i soli requisiti anagrafici e contributivi originari.
- La contribuzione proveniente da altra gestione può entrare nel montante utile alla liquidazione solo dal momento in cui l'interessato chiede il computo; ne deriva che il trattamento pensionistico non può avere efficacia retroattiva rispetto a tale scelta.
- In tema di pensione di vecchiaia nella gestione separata, la decorrenza del trattamento deve essere determinata in coerenza con il momento di formazione dell'ammontare contributivo effettivamente utilizzabile per la prestazione.
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