Cassazione Penale, Sentenza n. 41421/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di Benfante per il reato di cui all'art. 81, comma 1, e art. 337 c.p. Il difensore deduceva: (1) vizio di motivazione perché la condotta contestata sarebbe stata posta in essere in un momento successivo rispetto all'atto di ufficio (durante l'accompagnamento nei locali di polizia per l'identificazione) e quindi non integrerebbe il reato di resistenza a pubblico ufficiale; (2) vizio di motivazione nell'applicazione della recidiva, ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche, senza motivazione adeguata circa la rilevanza concreta dei precedenti e l'aumento di pericolosità del reo.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato: ha confermato che la condotta di resistenza fu commessa "nel momento in cui doveva essere condotto negli uffici di P.G. per il prosieguo dell'attività di identificazione", quindi durante lo svolgimento di un atto di ufficio, e ha confermato la ricostruzione dei fatti. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: il Tribunale non ha adeguatamente motivato l'applicazione della recidiva e la Corte d'appello non ha risposto alla questione sollevata. Pertanto la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte riguardante la recidiva e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Ha dichiarato inammissibile il ricorso nel resto. Sentenza del 28/10/2025.
Norme richiamate
art. 81, comma 1 e art. 337 cod. pen.
ex art. 81, comma1, 337, cod. pen.
La Corte ha ritenuto integrato il reato di resistenza perché la condotta si è verificata mentre gli ufficiali stavano svolgendo attività di ufficio (identificazione).
recidiva (contestazione processuale)
La Corte ha rilevato l'esistenza di una recidiva contestata negli atti ma ha richiamato la necessità di una motivazione specifica in sentenza che colleghi i precedenti alla maggiore pericolosità del reo; in mancanza la statuizione sulla recidiva va annullata e riesaminata.
Massime di principio
- Se l'agente oppone resistenza mentre gli ufficiali stanno svolgendo un atto di ufficio (anche se si tratta dell'accompagnamento per identificazione o rilievi dattiloscopici), la condotta può integrare il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
- La mera contestazione della recidiva negli atti non basta: il giudice che la applica deve motivare specificamente in che modo i precedenti incidono sul caso concreto e dimostrino un'accresciuta pericolosità del condannato.
- La mancata o insufficiente motivazione in ordine alla recidiva può determinare l'annullamento parziale della sentenza e il rinvio per nuovo giudizio solo su quel punto.
- In appello o in Cassazione, i motivi che riguardano la valutazione dei fatti richiedono il confronto con la ricostruzione motivata della sentenza impugnata; i motivi che attaccano la correttezza giuridica dell'applicazione di circostanze aggravanti o recidiva richiedono un'analisi motivazionale specifica e adeguata.
- Per difendersi efficacemente, è utile contestare non solo l'inquadramento fattuale ma anche l'adeguatezza della motivazione delle circostanze che incidono sulla determinazione della pena (es. recidiva), chiedendo espressamente al giudice di esporre i criteri adottati.
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