Cassazione Civile, Ordinanza n. 28971/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo al giudicato formatosi su precedente decisione in materia tributaria, concernente il rimborso di IRPEG per l'anno 1993 riferita alla controllata di una banca. Il giudice dell'ottemperanza aveva ordinato all'amministrazione finanziaria il pagamento immediato di una somma, comprensiva di accessori, in favore della banca incorporante. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, nn. 4 e 5, e 156 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., lamentando un insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo: in motivazione il giudice aveva escluso il riconoscimento degli interessi ultradecennali, ma nel dispositivo aveva liquidato una somma che li ricomprendeva, secondo un prospetto richiamato nella decisione. Secondo la ricorrente, tale dissonanza rendeva incerto il quantum debeatur e impediva di individuare correttamente la somma effettivamente dovuta.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il contrasto tra motivazione e dispositivo integra nullità solo quando renda impossibile individuare il comando giudiziale; nel caso concreto, la sentenza dell'ottemperanza era internamente incoerente perché aveva escluso in motivazione gli interessi ultradecennali, ma li aveva di fatto inclusi nel calcolo della somma ordinata in dispositivo. Non essendo possibile scorporare, dal solo contenuto della sentenza, la quota imputabile agli interessi ultradecennali, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c.
La motivazione e il dispositivo devono essere tra loro coerenti e consentire di individuare con chiarezza il comando giudiziale; il loro insanabile contrasto può determinare nullità della sentenza.
La nullità processuale è ravvisabile quando il vizio incida sulla possibilità di identificare il contenuto decisorio della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo è deducibile come nullità della sentenza in sede di legittimità.
La causa è stata definita in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Sussiste nullità della sentenza per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo solo quando l'atto sia complessivamente inidoneo a far comprendere il concreto comando giudiziale e il diritto riconosciuto.
- Se in motivazione il giudice esclude una voce del credito, ma in dispositivo la ricomprende nella liquidazione finale, la decisione è viziata quando non sia possibile ricostruire con certezza il quantum effettivamente dovuto.
- In sede di ottemperanza, la quantificazione del credito deve essere ricalcolata in modo coerente con il giudicato e con l'espressa esclusione delle componenti non riconoscibili, evitando cumuli non giustificati di accessori.
- La cassazione con rinvio è necessaria quando il vizio di motivazione/dispositivo impedisca alla Corte di procedere a un mero scorporo aritmetico della voce erroneamente inclusa.
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