Cassazione Penale, Ordinanza n. 02865/2026 del 23/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna già pronunciata nei confronti dell'imputato per il reato in materia di stupefacenti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproduttivo di censure già esaminate dai giudici di merito e sostanzialmente volto a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, perché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base della condanna confermata in appello.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Ipotesi di lieve entità invocata dal ricorrente; il motivo volto al suo riconoscimento è stato ritenuto inammissibile perché generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto la veste della denuncia di errori di diritto, si risolva in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio e di diversa ricostruzione dei fatti già esaminati dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti in modo specifico con la motivazione della decisione impugnata, limitandosi a riproporre censure già esaminate o formulate in termini generici.
- La deduzione del riconoscimento della fattispecie di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una critica puntuale della motivazione di merito; in difetto, la censura è dichiarata inammissibile in sede di legittimità.
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