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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27757/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha aggiunto che, conseguentemente, devono applicarsi le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p. in tema di spese processuali e ulteriori conseguenze dell'inammissibilità. Dal testo non emerge altro sul merito della responsabilità, salvo che la sentenza d'appello impugnata restava ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania del 15/09/2025. Dal testo emerge che i motivi dedotti riguardavano, da un lato, la richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e, dall'altro, profili circostanziali. La Corte rileva che tali censure non sono consentite in sede di legittimità, poiché la decisione di merito era già sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e da adeguato esame delle deduzioni difensive, rendendo il giudizio di merito non censurabile in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione quando la sentenza di merito abbia affrontato la questione con motivazione congrua e non manifestamente illogica.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce previste dalla norma, relative agli effetti processuali e alle conseguenze economiche della declaratoria.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che mirino a sollecitare una nuova valutazione di merito su profili già esaminati dal giudice di appello, se la motivazione impugnata è sufficiente e non illogica.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'errore di diritto; non è invece consentito proporre una mera rivalutazione del merito.
  • Le doglianze relative alla qualificazione o al trattamento delle circostanze, ove già considerate dal giudice di merito con adeguata motivazione, non possono essere introdotte in cassazione come richiesta di riesame del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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