Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35839/2026 del 12/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente, ristretto presso la Casa circondariale di Novara in regime differenziato, aveva chiesto di svolgere colloqui mensili a distanza, mediante videocollegamento, con i figli. Il Magistrato di sorveglianza di Novara aveva negato l’autorizzazione e il Tribunale di sorveglianza di Torino aveva rigettato il reclamo. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto violazione degli artt. 1, 18 e 28 della legge n. 354 del 1975, in relazione all’art. 41-bis della stessa legge e agli artt. 3, 27 e 31 Cost.: il diniego non avrebbe spiegato perché le esigenze di sicurezza dovessero prevalere sul mantenimento dei legami affettivi; avrebbe determinato una disparità rispetto ad altri detenuti in regime differenziato ammessi ai colloqui da remoto; e avrebbe compresso ingiustificatamente i rapporti familiari. La difesa ha inoltre contestato che i colloqui in presenza nei periodi di sospensione fossero un’alternativa effettiva, richiamando la limitatezza di tali periodi, i costi degli spostamenti e le difficoltà concrete per i familiari, che a suo avviso integravano una situazione di impossibilità o di estrema difficoltà.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha inoltre disposto l’oscuramento dei dati identificativi in ragione del coinvolgimento di figli minori. Ha ritenuto che i colloqui in videocollegamento per i detenuti sottoposti all’art. 41-bis siano ammissibili solo eccezionalmente, in situazioni di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgere quelli in presenza e con cautele rafforzate. La distanza geografica, la perdita di giorni di scuola dei figli e il costo degli spostamenti, pur fonte di disagio, non integravano nel caso concreto la gravissima difficoltà richiesta. Il Tribunale aveva inoltre rilevato che il detenuto svolgeva regolari colloqui in presenza e che il nucleo essenziale del diritto ai rapporti familiari non era pregiudicato; le sue valutazioni sono state giudicate conformi ai principi di legittimità e non manifestamente illogiche. Le censure sulla prevalenza delle esigenze di sicurezza, sulla disparità di trattamento e sull’adeguatezza dei colloqui in presenza sono state quindi respinte.

Norme richiamate

  • art. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 354

    il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari - in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza - mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis

    La modalità audiovisiva a distanza è consentibile ai detenuti sottoposti al regime differenziato soltanto in caso di impossibilità o gravissima difficoltà dei colloqui in presenza e con modalità idonee a rispettare le cautele proprie del regime.

  • art. 18, comma 1, l. 26 luglio 1975, n. 354

    Il favore per il rispetto della vita familiare e le relazioni affettive tra congiunti, oltre ad essere espressamente sancito dall’art. 18, comma 1, Ord. pen., è un tema di rilievo costituzionale e sovranazionale

    Il mantenimento delle relazioni familiari costituisce un diritto riconosciuto dall’ordinamento penitenziario, da bilanciare con le esigenze specifiche del regime detentivo.

  • art. 8 CEDU

    le restrizioni generalizzate ai diritti, sia di visita, che di comunicazione dei detenuti, tali da impedire di fatto il contatto con la famiglia, costituiscano ingerenze per definizione sproporzionate in detti diritti

    Le restrizioni ai contatti familiari non possono essere generalizzate al punto da impedire di fatto ogni contatto; nel caso deciso, tuttavia, il nucleo essenziale dei rapporti familiari era preservato dai regolari colloqui in presenza.

  • artt. 29, 30 e 31 Cost.

    il colloquio con i familiari è espressione del diritto del singolo al rispetto della vita privata e familiare, che trova un saldo radicamento sul piano costituzionale, negli artt. 29, 30 e 31 Cost.

    I rapporti familiari del detenuto hanno fondamento costituzionale, ma la decisione riconosce che le modalità concrete del loro esercizio possono essere regolate, nel regime differenziato, secondo le esigenze di sicurezza e le condizioni eccezionali individuate dalla giurisprudenza.

  • art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

    La diffusione del provvedimento deve avvenire omettendo le generalità e gli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • Per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., i colloqui audiovisivi a distanza con i familiari sono ammessi in via eccezionale quando quelli in presenza siano impossibili o risultino gravissimamente difficoltosi, e devono svolgersi con cautele idonee a salvaguardare le esigenze proprie del regime.
  • La distanza della famiglia dal carcere, i costi degli spostamenti e le ricadute organizzative sui figli, pur costituendo disagi concreti, non integrano di per sé la gravissima difficoltà richiesta per autorizzare i colloqui da remoto con un detenuto sottoposto al regime differenziato.
  • Il diritto del detenuto al mantenimento dei rapporti familiari non comporta un diritto incondizionato a una specifica modalità di colloquio; il diniego del videocollegamento può essere ritenuto legittimo quando siano garantiti regolari colloqui in presenza e non risulti compromesso il nucleo essenziale della relazione familiare.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.