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Sentenza

Sentenza n. 167/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 20/2023 del 28.1.2023 (R.G. n. 5658/2022) emesso dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. Lavoro, ad oggetto mancata corresponsione delle somme dovute per prestazioni professionali rese nell’ambito del progetto denominato “Condono Edilizio”.

Giustizia amministrativa202500268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che la rinuncia era stata ritualmente notificata al Comune e che l’amministrazione non si era costituita né aveva manifestato opposizione. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta del ricorrente. La sentenza dispone inoltre che sia eseguita dall’autorità amministrativa.

TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, relativo al pagamento di somme dovute per prestazioni professionali

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza nei confronti del Comune di Reggio Calabria per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Lavoro, avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese nell’ambito del progetto denominato “Condono Edilizio”. Nel corso del giudizio il ricorrente ha notificato al Comune una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell’art. 84 c.p.a., chiedendo la compensazione delle spese. Il Comune, benché ritualmente notificato, non si è costituito e non si è opposto alla rinuncia nei termini previsti.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 84 c.p.a. di rinunciare al presente ricorso con richiesta di compensazione delle spese

    La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla parte costituita o comunque intimata, in assenza di opposizione nei termini, consente la definizione del giudizio secondo le regole processuali applicabili.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente notificata alla parte resistente e non seguita da opposizione nei termini determina l’estinzione del giudizio amministrativo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la rinuncia del ricorrente può definire il processo senza una decisione sull’effettiva esecuzione del titolo giudiziale, qualora siano rispettati i requisiti processuali e la parte intimata non si opponga.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese di lite possono essere compensate quando ciò sia richiesto dal rinunciante e non vi sia opposizione della parte intimata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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