Cassazione Penale, Sentenza n. 17787/2026 del 18/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava l'assoluzione pronunciata dal Tribunale che aveva ritenuto non sussistente il reato di cui all'art. 495 c.p. L'accusa imputava all'imputato di aver reso, con dichiarazione sostitutiva presentata alla Capitaneria di Porto di Milazzo in sede di istanza per la convalida della patente nautica, una dichiarazione falsa riguardo al possesso dei requisiti morali di cui all'art. 37 del D.M. n. 146/2008, contraria a quanto risultante dal Casellario giudiziale. Il Procuratore generale ha dedotto vizi di motivazione e di erronea applicazione di legge, sostenendo che il Tribunale si era basato esclusivamente sulla testimonianza della difesa (Genovese) senza eseguire un minimo vaglio critico della attendibilità, e che la motivazione era inoltre contraddittoria, avendo il Tribunale parlato sia di mancanza dell'elemento soggettivo sia di proscioglimento con la formula "il fatto non sussiste" (formula invece riferibile alla mancanza dell'elemento materiale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha osservato che la sentenza impugnata è priva di adeguata motivazione perché si è limitata a riportare brani della deposizione del teste di parte senza svolgere il necessario vaglio critico e senza indicare le ragioni per ritenere attendibile tale prova. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà della motivazione relativa alla natura del proscioglimento. Per questi motivi la sentenza è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in diversa persona fisica. Decisione del 13 febbraio 2026.
Norme richiamate
Norma relativa al reato connesso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni; nel caso contestato si addebita la falsa dichiarazione resa per ottenere la convalida della patente nautica
art. 37 D.M. n. 146 del 29 luglio 2008 (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Stabilisce i requisiti morali per il rilascio/convalida della patente nautica; la controversia verte sulla dichiarazione resa circa il possesso di tali requisiti, in conflitto con quanto risulta dal Casellario giudiziale
Principi giurisprudenziali richiamati (Sez. 6, n. 39569 del 10/10/2002, Garbaini; Sez. 5, n. 12053 del 16/12/2009, Henaieche)
È priva di motivazione la sentenza che si limita a trascrivere brani delle deposizioni senza svolgere il vaglio critico dell'attendibilità e senza illustrare le valutazioni che ne derivano; obbligo del giudice di motivare compiutamente la valutazione delle prove testimoniali
Massime di principio
- Il giudice non può fondare un'assoluzione esclusivamente sulla testimonianza di parte senza effettuare e motivare un adeguato vaglio critico della attendibilità della testimonianza.
- La motivazione deve essere coerente: formule di proscioglimento errate o contraddittorie (es. 'manca l'elemento soggettivo' vs 'il fatto non sussiste') possono determinare l'annullamento per vizio di motivazione.
- Nei reati connessi a dichiarazioni sostitutive (art. 495 c.p.) l'accusa deve provare sia l'elemento materiale sia il dolo; la valutazione delle prove che contrastano la ricostruzione accusatoria deve essere esplicitata dal giudice.
- La mera riproduzione delle deposizioni senza spiegare le ragioni della loro credibilità è insufficiente; il giudice è tenuto a illustrare le ragioni per cui ritiene una testimonianza attendibile o non attendibile.
- In presenza di motivazione insufficiente o contraddittoria la Suprema Corte annulla con rinvio per nuovo giudizio, che dovrà essere celebrato da diverso organo giudicante (diversa persona fisica/collegio).
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