Cassazione Penale, Sentenza n. 19642/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per illegittima esecuzione del mandato di arresto europeo emesso per l'esecuzione di una pena inflitta in contumacia: si deduceva la violazione degli artt. 18-ter e 6, comma 1-bis, lett. c) della L. n. 69/2005 (e connessi artt. 16 e 420-bis c.p.p.), in quanto dal MAE e dagli atti non risultava chiaramente la modalità di notificazione che garantisse la conoscenza certa del processo e della sentenza alla ricorrente; la Corte di appello avrebbe dovuto rifiutare la consegna o, quantomeno, richiedere informazioni integrative ai sensi dell'art. 16 per verificare la regolarità della notificazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello non abbia adeguatamente accertato se la notificazione fosse stata effettuata con modalità da garantire la conoscenza certa dell'atto (art. 6, comma 1-bis, lett. c) L. n. 69/2005) né abbia acquisito, mediante urgente richiesta integrativa ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 60/2005, le informazioni necessarie. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo esame previa acquisizione delle informazioni integrative.
Norme richiamate
«Quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non è comparso personalmente, la corte di appello può altresì rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16»
Stabilisce la possibilità per la corte esecutiva di rifiutare la consegna quando il MAE per processi in contumacia non riporta le condizioni richieste dall'art.6(1-bis) e lo Stato emittente non fornisce chiarimenti; tuttavia la consegna resta possibile se risulta provata la conoscenza del processo o la volontaria sottrazione.
L. n. 69/2005, art. 6, comma 1-bis
Richiede che il MAE relativo a decisioni pronunciate in assenza contenga l'indicazione di almeno una delle condizioni (lett. a–d): notifica personale o equivalente che garantisca la conoscenza certa del processo (a), rappresentanza da difensore nominato o d'ufficio (b), o garanzie successive di informazione e diritto a nuovo processo/impugnazione (c e d). Se tali indicazioni mancano, la consegna può essere rifiutata salvo prova che l'interessato era comunque a conoscenza.
D.lgs. n. 60/2005, art. 16
Consente alla corte esecutiva di richiedere informazioni integrative allo Stato di emissione per chiarire elementi del MAE o le modalità di notificazione; obbligo che la Corte di appello avrebbe dovuto attivare quando la documentazione non chiariva la conoscenza effettiva del processo da parte della ricorrente.
Codice di procedura penale, art. 420-bis
Richiamato in relazione ai profili procedurali di impugnazione e al regolamento del giudizio in caso di difetto di indicazioni nel mandato; la violazione contestata era connessa all'omessa osservanza delle garanzie procedurali previste per i processi in contumacia.
Direttiva 2016/343 (artt. 8 e 9) e giurisprudenza CJEU (sent. 19/05/2022, IR, C-569/20)
Confermano che, se l'imputato non è stato informato del procedimento nonostante gli sforzi delle autorità, può essere giudicato in contumacia ma deve avere, dopo notifica, la possibilità di ottenere la riapertura del processo o un rimedio equivalente volto al riesame del merito; eccezione se prove obiettive dimostrano che l'imputato ha evitato deliberatamente la notifica.
Massime di principio
- Quando un mandato di arresto europeo riguarda una condanna pronunciata in contumacia, l'autorità esecutiva deve verificare che il MAE contenga una delle indicazioni previste dall'art. 6, comma 1-bis (notifica personale/equivalente, rappresentanza, o garanzie successive).
- Se dal MAE o dalla documentazione non risulta in che modo sia stata effettuata la notificazione, la corte esecutiva deve richiedere informazioni integrative allo Stato emittente ai sensi dell'art. 16 prima di autorizzare la consegna.
- La mancata indicazione delle condizioni richieste può giustificare il rifiuto della consegna, salvo che risulti provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o si è volontariamente sottratto ad esso.
- La possibilità di un nuovo processo o di un rimedio che consenta il riesame del merito (dopo notifica) è una garanzia essenziale: se essa non è assicurata, l'esecuzione della pena può essere impedita.
- La difesa deve sollevare tempestivamente l'irregolarità del MAE e richiedere l'acquisizione delle informazioni integrative; la corte ha il dovere di attivare la procedura di richiesta informazioni quando gli elementi risultano incompleti o ambigui.
- Gli orientamenti della Corte di giustizia UE (es. C-569/20) devono essere applicati per bilanciare la tutela dell'efficacia delle misure di cooperazione e i diritti di difesa dell'imputato, specialmente nei casi di processi celebrati in assenza.
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