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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21973/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correnteista)

La controversia

Una società titolare di rapporti di conto corrente bancario ha agito in giudizio contro l’istituto di credito chiedendo: l’accertamento della nullità dei contratti di conto corrente per difetto di forma scritta ex art. 117 T.U.B.; lo storno delle annotazioni ritenute indebite; il ricalcolo del rapporto escludendo gli interessi anatocistici; l’accertamento del credito risultante a suo favore. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo sussistente l’interesse ad agire anche in corso di rapporto. La banca ha proposto appello, sostenendo che l’azione fosse inammissibile perché mirata a un mero accertamento di fatto e che, comunque, la domanda non poteva limitarsi alla dichiarazione del saldo, dovendo tradursi in una vera domanda di condanna alla rettifica del conto. La corte d’appello ha respinto il gravame. In cassazione la banca ha dedotto violazione dell’art. 100 c.p.c., insistendo sulla carenza di interesse ad agire: secondo la ricorrente, il correntista può chiedere la riclassificazione del conto e l’eliminazione delle poste illegittime, ma non una pronuncia che si risolva nella mera fissazione del saldo numerico, che sarebbe una statuizione di fatto; in costanza di rapporto, occorrerebbe invece una domanda di condanna alla rettifica del saldo, mai proposta dalla controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condiviso la proposta ex art. 380-bis c.p.c. e ha ribadito l’orientamento consolidato secondo cui è ammissibile, anche prima della chiusura del conto, l’azione del correntista volta ad accertare la nullità delle clausole e a ottenere la rideterminazione del saldo depurato dalle annotazioni illegittime, poiché sussiste un interesse attuale e concreto ad agire per conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile. Ha inoltre rilevato che la censura della banca, relativa alla pretesa assenza di una domanda di condanna alla rettifica del saldo, era inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riportato il contenuto della domanda originaria. La banca è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma in favore della controparte ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 T.U.B.

    È richiamato quale parametro della dedotta nullità dei contratti di conto corrente per inosservanza della forma scritta.

  • art. 100 c.p.c.

    La Corte conferma che l’interesse ad agire sussiste quando la domanda mira a un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, anche in costanza di rapporto bancario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale invocato nel ricorso per denunciare violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato nella proposta e nella decisione per dichiarare inammissibile il ricorso, in quanto contrastante con giurisprudenza consolidata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Disciplina il procedimento di decisione accelerata; la Corte valorizza la proposta del consigliere delegato e la mancata emersione di argomenti idonei a superarla.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato con riferimento alla memoria depositata dalla controricorrente nel procedimento accelerato.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna per responsabilità aggravata, ritenendo che la mancata adesione alla proposta confermata integri una forma di abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • È ammissibile l’azione del correntista volta ad accertare la nullità di clausole del conto e a ottenere la rideterminazione del saldo depurato dalle poste illegittime anche prima della chiusura del rapporto, perché l’interesse ad agire sussiste quando la pronuncia produce un’utilità attuale e concreta.
  • In materia di conto corrente bancario, la richiesta di accertamento del saldo ricalcolato non è di per sé una mera dichiarazione di fatto, ma può integrare una pronuncia giudizialmente rilevante se inserita nella domanda di accertamento delle nullità e di depurazione del rapporto.
  • Una censura per carenza di interesse o per erronea qualificazione della domanda è inammissibile quando il ricorrente non riporti in modo autosufficiente il contenuto dell’atto introduttivo su cui fonda il motivo.
  • Nel procedimento accelerato ex art. 380-bis c.p.c., la persistenza del ricorso nonostante una proposta motivata di inammissibilità, in assenza di argomenti nuovi e decisivi, può giustificare la condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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