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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06154/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che della somma di euro 3.000,00 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in ragione della declaratoria di inammissibilità pronunciata con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Catania del 08/11/2023 deducendo la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Il testo precisa che i ricorsi riguardavano una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. e che, in tale tipo di decisione, sono inammissibili i motivi rinunciati, la doglianza sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e i vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. La Corte rileva quindi l'inammissibilità dei ricorsi.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La mancata applicazione dell'art. 129 non è deducibile con ricorso contro sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen. se la doglianza investe motivi rinunciati o non ammissibili nel giudizio in camera di consiglio senza intervento delle parti.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Per le sentenze pronunciate ex art. 599-bis sono inammissibili i ricorsi che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 e vizi di pena non trasfusi in illegalità della sanzione.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso può essere pronunciata con ordinanza ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

Massime di principio

  • Contro le sentenze emesse ex art. 599-bis cod. proc. pen. non sono deducibili, in cassazione, i motivi già rinunciati né la censura relativa alla mancata verifica delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., salvo che emerga una questione effettivamente rilevante e deducibile nei limiti del rito.
  • Le doglianze sulla pena sono proponibili solo se la sanzione risulti illegalmente determinata, ossia fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge; non è sufficiente contestarne la quantificazione in sé.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile con ordinanza, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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