Cassazione Civile, Ordinanza n. 24059/2023 del 07/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di conto corrente bancario. La società correntista aveva agito per ottenere la restituzione di somme che assumeva indebitamente addebitate sul conto per effetto di clausole ritenute invalide sulla determinazione degli interessi, in misura ultralegale e usuraria, sulla capitalizzazione periodica e su ulteriori voci di costo non dovute. In primo grado la domanda era stata respinta per difetto di legittimazione passiva della banca convenuta, ritenendosi che il rapporto fosse stato ceduto a un altro istituto. In appello, invece, la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva escluso che la cessione riguardasse il rapporto in esame, perché l’atto faceva riferimento soltanto a sofferenze/incagli e non anche a rapporti con saldo positivo per il correntista una volta eliminate le annotazioni illegittime; aveva poi rideterminato il saldo del conto. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 342 c.p.c., per non avere la Corte d’appello considerato che la statuizione di primo grado sul difetto di legittimazione passiva non era stata specificamente censurata; 2) violazione dell’art. 58 t.u.b., sostenendo che la norma disciplinerebbe anche la cessione di rapporti giuridici e non soltanto di crediti bancari. Nelle more, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta fusione per incorporazione nella banca subentrante.
La decisione
La Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, per effetto della fusione per incorporazione e del subentro della ricorrente nei rapporti della banca originariamente evocata, era venuto meno l’interesse alla decisione sulla questione della cessione del rapporto. Pur non esaminando il merito del ricorso, la Corte ha regolato le spese secondo la soccombenza virtuale, ponendole a carico della ricorrente. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. Nel corpo della motivazione ha osservato che entrambi i motivi sarebbero stati inammissibili: il primo perché la censura ex art. 342 c.p.c. non era sorretta dalla necessaria riproduzione dei motivi di appello, e il secondo perché non colpiva una delle due autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Per dedurre la nullità dell’appello per genericità dei motivi, il ricorrente deve riportare specificamente nel ricorso i motivi di appello della controparte; altrimenti la censura è inammissibile.
La Corte d’appello ha ritenuto che la disposizione si riferisca alla cessione di crediti bancari e non alla cessione di rapporti giuridici; il motivo di ricorso che non aggredisce tutte le rationes decidendi è inidoneo a ottenere la cassazione.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
Ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Chi deduce in cassazione la violazione dell’art. 342 c.p.c. per genericità dell’atto di appello deve trascrivere o comunque riprodurre in modo specifico i motivi di gravame della controparte, perché il sindacato di legittimità presuppone un motivo ammissibile e autosufficiente.
- Quando la decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte; la mancata censura di una sola rende inammissibile il motivo o comunque impedisce la cassazione.
- La sopravvenuta fusione per incorporazione e il subentro della nuova società nella posizione processuale possono determinare cessazione della materia del contendere se viene meno l’interesse alla decisione sulla questione controversa.
- Nei rapporti di cessione bancaria occorre distinguere tra cessione di singoli crediti e cessione dell’intero rapporto: la qualificazione dipende dal contenuto dell’atto e dall’interpretazione letterale e complessiva dell’operazione negoziale.
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