Parere n. 1638/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da -OMISSIS-, contro Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, avverso decreto 20 novembre 2020, delibera 29 novembre 2018 e delibera -OMISSIS-del 09 novembre 2021 in materia trattamento economico;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario contro il decreto del 20 novembre 2020, la delibera del 29 novembre 2018 e la delibera del 9 novembre 2021, concernenti il diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo per un disturbo ansioso
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo per l’infermità diagnosticata il 30 maggio 2016. Il Comitato di verifica per le cause di servizio ha ritenuto che il disturbo non fosse riconducibile al servizio, neppure sotto il profilo della concausa efficiente e determinante, in assenza di documentate situazioni conflittuali relative al servizio idonee per intensità e durata a favorirne lo sviluppo. In sede consultiva è inoltre emerso, dalla memoria ministeriale, che il ricorrente avrebbe proposto il 31 marzo 2021 un ricorso al TAR avente il medesimo oggetto. La Sezione ha quindi rilevato una possibile violazione del principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, ma ha constatato l’assenza di prova dell’effettiva instaurazione del giudizio e di una rituale opposizione ministeriale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971. Prima di decidere in rito e nel merito, ha richiesto chiarimenti istruttori e deduzioni sui singoli motivi di ricorso, assicurando il contraddittorio con il ricorrente.
Il parere
La Sezione non ha definito il ricorso né in rito né nel merito. Ha sospeso l’adozione del parere e disposto un supplemento istruttorio a carico del Ministero della giustizia, che dovrà fornire entro il termine assegnato informazioni puntuali sull’eventuale proposizione e instaurazione del ricorso giurisdizionale davanti al TAR, nonché dettagliate deduzioni sui singoli motivi di ricorso. La relazione integrativa dovrà essere trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni. La Sezione ha richiamato il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale e ha evidenziato la necessità di rispettare la ragionevole durata anche del procedimento straordinario, in considerazione dell’art. 6 CEDU e della sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023.
Osservazioni
Alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale
Occorre verificare, mediante relazione integrativa, se il ricorrente abbia effettivamente incardinato davanti al TAR un ricorso avente a oggetto i medesimi atti, poiché l’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 impedisce la contemporanea o successiva proposizione dei due rimedi contro il medesimo provvedimento.
Rituale opposizione e trasposizione del ricorso
Deve essere accertato anche se l’Amministrazione abbia formalmente e ritualmente proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale.
Incombente istruttorio e contraddittorio
Il Ministero della giustizia deve produrre, entro il termine assegnato, informazioni sull’eventuale giudizio davanti al TAR e deduzioni dettagliate sui singoli motivi di ricorso, trasmettendo la relazione al ricorrente per consentire eventuali controdeduzioni.
Ragionevole durata del procedimento
Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il termine assegnato per evitare ulteriore ritardo nella definizione del ricorso e il possibile pregiudizio erariale derivante dall’eventuale indennizzo per la ritardata trattazione.
Norme richiamate
art. 8, comma 2, d.P.R. n. 1199/1971
non è ammesso il ricorso straordinario “da parte dello stesso interessato” se “l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale”
La disposizione esprime il principio di alternatività: lo stesso interessato non può impugnare il medesimo atto sia con ricorso straordinario sia davanti al giudice amministrativo.
La rituale opposizione dell’Amministrazione può determinare la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale; nel caso concreto la Sezione ne ha richiesto l’accertamento.
art. 6 CEDU
ragionevole durata dei processi
Le garanzie convenzionali relative alla ragionevole durata sono riferibili anche al procedimento relativo al ricorso straordinario.
sentenza Corte costituzionale n. 63 del 2023
La Corte costituzionale ha riconosciuto, in adesione all’indirizzo della Corte EDU, l’applicabilità al ricorso straordinario delle tutele convenzionali, compresa quella concernente la ragionevole durata.
sentenza Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia
La pronuncia è richiamata quale precedente dell’estensione delle garanzie dell’art. 6 CEDU al ricorso straordinario.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce la base normativa per disporre l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati idonei a identificare la parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati a tutela dei diritti e della dignità dell’interessato, unitamente alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario e il ricorso giurisdizionale non possono essere utilizzati contemporaneamente dallo stesso interessato contro il medesimo atto; il principio di alternatività mira a evitare il contrasto tra decisioni consultive e giurisdizionali.
- La mera allegazione dell’avvenuta proposizione di un ricorso davanti al TAR non è sufficiente per definire il ricorso straordinario: l’Amministrazione deve fornire elementi documentali o comunque verificabili sull’effettiva instaurazione del giudizio.
- La trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale richiede una rituale opposizione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971; tale adempimento non può essere desunto in via meramente presuntiva.
- Quando la decisione dipende dall’accertamento di un possibile giudizio parallelo, la Sezione può sospendere l’adozione del parere e disporre un supplemento istruttorio, assicurando al ricorrente la conoscibilità della relazione ministeriale e la possibilità di controdedurre.
- Le garanzie della ragionevole durata del procedimento previste dall’art. 6 CEDU si applicano anche al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Ricorso straordinario sul riconoscimento della causa di servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un dipendente dell’Amministrazione penitenziaria contro gli atti con cui è stato negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il conseguente equo indennizzo per un disturbo ansioso diagnosticato il 30 maggio 2016. L’affare è stato deferito al Consiglio di Stato dal Ministero della giustizia.
Origine del diniego amministrativo
Il Comitato di verifica per le cause di servizio, esaminata la documentazione amministrativo-sanitaria, compreso il verbale della Commissione medica di verifica e i rapporti informativi sui servizi svolti, ha escluso il nesso causale o concausale tra l’infermità e il servizio. Secondo il Comitato, il disturbo costituiva una forma di nevrosi frequentemente collegata a situazioni contingenti e a una personalità predisposta; non risultavano documentate situazioni conflittuali di servizio caratterizzate da intensità e durata tali da favorirne lo sviluppo.
Sulla base di tale valutazione, l’Amministrazione ha adottato il decreto del 20 novembre 2020 di non riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il ricorso straordinario riguarda anche la delibera del 29 novembre 2018 e la delibera del 9 novembre 2021 indicate nell’epigrafe.
Possibile pendenza di un ricorso davanti al TAR
Dalla memoria ministeriale è emerso che il ricorrente avrebbe presentato il 31 marzo 2021 un ricorso davanti al TAR avente il medesimo oggetto del ricorso straordinario. La Sezione ha tuttavia constatato che agli atti non vi era documentazione idonea a dimostrare l’effettiva instaurazione del giudizio amministrativo.
La Sezione ha inoltre rilevato che non risultava una formale e rituale opposizione dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, finalizzata alla trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale. Il ricorrente, nella memoria del 6 agosto 2024, aveva invece dichiarato che non era stata instaurata né risultava pendente alcuna procedura davanti al TAR relativa agli atti impugnati.
Principio di alternatività
Il Consiglio di Stato ha richiamato il principio di alternatività sancito dall’art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1199/1971 e già affermato, tra l’altro, dal parere della Sezione I n. 2861/2019. Lo stesso interessato non può impugnare il medesimo atto sia con ricorso straordinario sia con ricorso giurisdizionale; una volta esperito uno dei due rimedi, non è consentito accedere all’altro.
La regola è diretta a evitare il rischio di decisioni contrastanti tra il Consiglio di Stato in sede consultiva e il giudice amministrativo in sede giurisdizionale. Nel caso concreto, tuttavia, la Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi prima di stabilire se il ricorso straordinario sia ammissibile o debba essere definito diversamente.
Supplemento istruttorio e garanzie partecipative
La Sezione ha disposto che il Ministero della giustizia trasmetta una relazione integrativa contenente:
- informazioni puntuali e documentate sull’eventuale proposizione e sull’effettiva instaurazione del ricorso davanti al TAR;
- deduzioni dettagliate in ordine ai singoli motivi di ricorso;
- osservazioni sulle memorie eventualmente presentate dal ricorrente.
La relazione dovrà essere comunicata al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un congruo termine per eventuali controdeduzioni, così da assicurare il contraddittorio procedimentale.
Ragionevole durata del procedimento
La Sezione ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 63 del 2023, pronunciata in adesione all’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo, Sez. I, 8 settembre 2020, Mediani c. Italia. Secondo tale indirizzo, le garanzie dell’art. 6 CEDU, inclusa quella relativa alla ragionevole durata, sono riferibili anche al ricorso straordinario.
Per evitare il possibile aggravio erariale derivante dall’eventuale pagamento dell’indennizzo per la ritardata definizione, la Sezione ha richiesto che gli adempimenti siano eseguiti entro il termine assegnato.
Esito interlocutorio
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo, lasciando impregiudicata ogni decisione in rito e nel merito, e ha rinviato la trattazione a una successiva adunanza. Non è stata quindi assunta alcuna decisione definitiva né sulla possibile inammissibilità per violazione dell’alternatività né sulla fondatezza del diniego di dipendenza da causa di servizio.
È stato infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 3 set 2026Parere n. 1646/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 set 2026Parere n. 1647/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 set 2026Parere n. 1648/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 set 2026Parere n. 1649/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 set 2026Parere n. 1650/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 3 set 2026Parere n. 1628/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →