Ordinanza n. 9896/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di rifiuto di visto di ingresso per turismo Prot. N. 2023-10189, emesso il 20.11.2023 dall'Ambasciata d'Italia in Theran, degli atti presupposti e/o conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rifiuto del visto di ingresso per turismo emesso dall'Ambasciata d'Italia in Teheran
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rifiuto del visto di ingresso per turismo, unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Nel corso del giudizio il TAR ha rilevato che la procura alle liti depositata in atti, rilasciata all'estero, non era stata autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede, né risultava munita della legalizzazione da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane ovvero, in alternativa, dell'apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. Il Collegio ha inoltre escluso che il difensore italiano potesse autenticare la procura rilasciata all'estero, anche mediante collegamenti video a distanza.
La decisione
Il TAR, richiamando la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11, ha rilevato che il conferimento dello jus postulandi in forme non conformi alla legge determina l'invalidità dell'instaurazione del giudizio e, in linea generale, l'inammissibilità del ricorso. Tuttavia, considerato il precedente contrasto giurisprudenziale e il carattere preclusivo della regola processuale, ha riconosciuto l'errore scusabile per i ricorsi notificati fino al 2 ottobre 2025, data di pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria. Ha quindi assegnato al ricorrente un termine perentorio di 90 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare una nuova procura alle liti conforme ai requisiti formali indicati. La trattazione della causa è stata differita a una successiva udienza, la cui fissazione potrà essere sollecitata dal ricorrente con apposita istanza. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento del diniego di visto.
Norme richiamate
La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, salvo l'applicazione della disciplina dell'apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Individua l'attività delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane rilevante ai fini della legalizzazione della procura formata all'estero.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, consente di sostituire la legalizzazione con l'apposizione dell'apostille.
legge 1253/1966
Ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11
un giudizio radicato da parte di un legale cui lo jus postulandi non è stato conferito nelle forme di legge non è validamente instaurato ed il relativo ricorso è, pertanto, inammissibile
Il mancato conferimento dello jus postulandi nelle forme di legge rende il ricorso inammissibile; la pronuncia è stata utilizzata dal TAR per individuare la regola processuale applicabile e riconoscere, nel caso concreto, l'errore scusabile.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge dello Stato estero ad attribuirle pubblica fede; il difensore italiano non può autenticarla, neppure mediante collegamento video a distanza.
- Per poter essere utilizzata in un giudizio amministrativo italiano, la procura formata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato è aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita di apostille.
- Il ricorso instaurato da un difensore privo di valida procura alle liti è inammissibile, poiché manca il conferimento dello jus postulandi nelle forme di legge.
- In presenza di un precedente contrasto giurisprudenziale sulla validità della procura estera, può essere riconosciuto l'errore scusabile per i ricorsi notificati fino alla pubblicazione della pronuncia dell'Adunanza Plenaria che abbia chiarito definitivamente la regola processuale, con assegnazione di un termine perentorio per la regolarizzazione.
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