Cassazione Penale, Sentenza n. 6283/2025 del 17/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduce due motivi principali. Primo: violazione degli artt. 157 e 161 c.p.p. per una notifica irregolare del decreto di citazione a giudizio (deposito presso la casa comunale e invio di raccomandata non ritirata, senza che l'ufficiale giudiziario eseguisse ulteriori ricerche), con la conseguente impossibilita dell'imputato di accedere a riti alternativi; da ciò si sostiene la nullità assoluta della notifica, rilevabile d'ufficio e non sanabile ai sensi dell'art. 184 c.p.p., con conseguente nullità della sentenza di primo grado e necessità di rinnovazione del dibattimento. Secondo: violazione dell'art. 24 Cost. per il pregiudizio al diritto di difesa determinato dal vizio di notifica.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che, benché la notificazione sia stata eseguita con modalità non conformi (uso dell'art. 157 anziché consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4), si è trattato di una nullità a regime intermedio sanata per mancata tempestiva impugnazione o eccezione (art. 184 c.p.p.) e per la successiva partecipazione dell'imputato alle udienze, che dimostra la conoscenza del giudizio. La Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite secondo cui la nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. sussiste solo quando la notifica sia stata omessa o sia in concreto inidonea a determinare la conoscenza dell'atto; in mancanza di specifiche e concrete indicazioni della difesa sulla totale inidoneità, la deduzione è generica e infondata. Ne consegue che non si è prodotto alcun pregiudizio reale al diritto di difesa e che la doglianza relativa all'impossibilità di richiedere riti alternativi non è fondata, anche per il fatto che il difensore presente poteva eventualmente chiedere tali riti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma sulla notificazione mediante deposito nella casa comunale: qui l'uso di tale modalità è stato ritenuto errato rispetto alla situazione di domicilio dichiarato, costituendo un'irregolarità che però non necessariamente determina nullità assoluta se non impedisce in concreto la conoscenza dell'atto.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la consegna della notificazione al difensore quando è eletto o dichiarato domicilio; la Corte ha ritenuto che, avendo l'imputato dichiarato domicilio, l'ufficiale giudiziario avrebbe dovuto notificare al difensore anziché depositare l'atto in Comune.
Norma sulla sanatoria delle nullità di ordine medio: la Corte ha ritenuto la nullità a regime intermedio sanata per mancata tempestiva eccezione da parte del difensore presente alla prima udienza.
Stabilisce i termini decadenziali per far valere le nullità di regime intermedio; la sentenza richiama che l'eccezione doveva essere sollevata nei termini stabiliti.
Disposizione sulla nullità assoluta per omessa notificazione o per notificazione in concreto inidonea a determinare la conoscenza: la Corte ha precisato che tale nullità richiede prova specifica dell'inefficacia della notificazione, non una mera censura formale.
Elenca le nullità assolute; la Corte ha osservato che l'omessa ricerca preventiva dell'imputato dall'ufficiale giudiziario configura una mera irregolarità e non rientra tra le nullità previste dall'art. 171.
art. 24 Cost.
Diritto alla difesa: la Corte ha ritenuto che il vizio di notificazione non abbia provocato un pregiudizio reale al diritto di difesa, considerata la presenza dell'imputato e del difensore e la mancata tempestiva eccezione.
Massime di principio
- Una notificazione eseguita in forma non conforma alla norma può costituire una nullità a regime intermedio (impugnabile nei termini) anziché una nullità assoluta; la distinzione dipende dall'effettiva idoneità della notifica a garantire la conoscenza dell'atto.
- La nullità assoluta ex art. 179 c.p.p. richiede prova specifica e concreta che la notifica sia stata inidonea a far conoscere l'atto all'imputato; accuse generiche di inosservanza formale non sono sufficienti.
- La mancata tempestiva eccezione del difensore alla prima udienza può sanare irregolarità di notificazione ai sensi dell'art. 184 c.p.p.; pertanto è cruciale sollevare immediatamente le obiezioni processuali.
- La presenza effettiva dell'imputato e del difensore alle udienze successive è un forte indice di conoscenza del processo e riduce le probabilità che una notifica viziata comporti la nullità assoluta degli atti.
- Le forme processuali sono funzionali alla tutela del giusto processo: la nullità richiede valutazione del pregiudizio concreto (principio di offensività), non una sanzione automatica per ogni difformità formale.
- Se il difensore presente intende avvalersi di riti alternativi o di eccezioni procedurali, deve tempestivamente esercitare tale facoltà; l'omessa azione può precludere rimedi successivi.
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