Cassazione Penale, Ordinanza n. 30315/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 1.400 di multa per una pluralità di reati: estorsione aggravata, sostituzione di persona, truffa aggravata, furto, tentata estorsione, atti persecutori ed evasione. Con l'unico motivo di ricorso la difesa ha dedotto violazione di legge, lamentando che il giudice, nell'accogliere la richiesta di applicazione della pena, non avrebbe esposto i motivi posti a fondamento della decisione, cioè un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un vizio di motivazione non deducibile in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena. Ha rilevato che, dopo la riforma dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di patteggiamento è consentito solo per specifici motivi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e decisione, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il difetto di motivazione resta quindi escluso dal novero dei motivi ammissibili. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod.proc. pen.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; nel caso concreto la pena è stata applicata con tale rito.
l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso il patteggiamento, escludendo il vizio di motivazione.
pronunciabile con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso nei casi in cui il motivo non sia deducibile.
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in caso di colpa nella proposizione del ricorso, di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso
richiamata quale base per la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni ulteriore doglianza è inammissibile.
- Il vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento non è più deducibile in cassazione dopo la riforma introdotta dalla l. n. 103/2017.
- L'inammissibilità del ricorso fondato su motivi estranei al catalogo legale può essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando emergano profili di colpa nella proposizione del ricorso, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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