Ordinanza n. 2220/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare contro l'esclusione da una procedura di reclutamento
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La candidata, dopo essersi utilmente collocata nella graduatoria della procedura di reclutamento e dopo avere dichiarato il possesso di una specializzazione in Radioterapia, è stata esclusa perché l'amministrazione ha ritenuto tale specializzazione non compresa tra quelle indicate dall'art. 2, comma 1, lett. h), del bando e non equipollente alle specializzazioni previste dal decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni. La controversia cautelare riguarda quindi la riconducibilità della Radioterapia all'area medica dell'Oncologia e/o l'equipollenza tra le due specializzazioni. In appello è stata censurata l'ordinanza del TAR che aveva negato la tutela cautelare. Il Consiglio di Stato ha rilevato inoltre che il Ministero della Salute, competente a fornire indicazioni sulla questione tecnica e normativa, si era costituito soltanto formalmente, e che nella Regione Piemonte risultavano posti non coperti, mentre la ricorrente era collocata in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti disponibili.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, riformando l'ordinanza cautelare del TAR, ha accolto l'istanza cautelare nei limiti indicati in motivazione. In particolare, ha ordinato all'INPS di riesaminare, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, la posizione della candidata ai fini dell'ammissione alla procedura, previa interlocuzione scritta e motivata con il competente Ministero della Salute sulla riconducibilità o equipollenza della specializzazione in Radioterapia rispetto ai titoli richiesti dal bando. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, lett. h), del bando di reclutamento
diploma di specializzazione universitario o regolare iscrizione, per l’anno accademico 2023/2024, al penultimo o ultimo anno del corso di formazione specialistica in una delle seguenti aree mediche o in discipline equipollenti ai sensi del Decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i.
La disposizione individua le specializzazioni o discipline equipollenti necessarie per partecipare alla procedura; la riconducibilità della Radioterapia all'area dell'Oncologia o la sua equipollenza richiede un riesame amministrativo supportato dal Ministero della Salute.
d.m. 30 gennaio 1998 e successive modificazioni
Il decreto costituisce il parametro richiamato dal bando per valutare l'equipollenza tra specializzazioni mediche.
art. 62 c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale relativa all'appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dell'appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei dati personali relativi alla salute e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Quando l'ammissione a una procedura selettiva dipende dalla riconducibilità di una specializzazione medica a un'area prevista dal bando o dalla sua equipollenza a un titolo espressamente indicato, l'amministrazione non può limitarsi a un'esclusione automatica senza un adeguato riesame della questione tecnica e normativa.
- Se il bando richiama la disciplina ministeriale delle equipollenze tra specializzazioni mediche, l'amministrazione procedente deve acquisire una valutazione scritta e motivata del Ministero competente, ove quest'ultimo disponga delle specifiche competenze istituzionali in materia.
- In sede cautelare, la presenza di posti messi a concorso non coperti e la collocazione della candidata in posizione utile possono giustificare un ordine di riesame della posizione, senza anticipare definitivamente la decisione sull'effettiva ammissione.
- Il giudice amministrativo, in sede cautelare, può disporre il riesame della posizione del candidato entro un termine determinato, subordinandolo a una previa interlocuzione motivata tra l'amministrazione procedente e l'amministrazione competente a chiarire il requisito controverso.
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