Cassazione Penale, Sentenza n. 5911/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva respinto l'istanza ex art. 309 c.p.p. contro il provvedimento del GIP di Siracusa che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per rapina, sequestro, ricettazione e porto di oggetto atto ad offendere. Il ricorrente contestava la mancanza di gravità indiziaria (in particolare l'assenza di conferme oggettive della sua presenza durante la rapina e la debolezza delle intercettazioni) e la carenza di motivazione sulle esigenze cautelari, sostenendo che il Tribunale avrebbe valorizzato solo i precedenti e formule di stile senza valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive rispetto al carcere.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che in sede cautelare sia richiesta la sussistenza di 'gravi indizi' e non la prova piena, e che il sindacato della Corte di legittimità è limitato alle violazioni di legge o alla manifesta illogicità della motivazione. Il tribunale di merito aveva fornito motivazione estesa e coerente: per l'indagato concorrevano contatti con gli altri indagati, la localizzazione delle celle telefoniche che lo collocavano a Siracusa in occasione della rapina e dei sopralluoghi, e intercettazioni della compagna che fanno riferimento a reticenze/menzogne. Quanto alle esigenze cautelari, la decisione si è basata sulle modalità particolarmente spregiudicate della condotta e sui precedenti penali, ritenendo la custodia cautelare proporzionata per il rischio di reiterazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
istanza ex art. 309 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata quale rito dell'istanza cautelare; qui il ricorso riguarda l'ordine impugnato ai sensi di tale articolo
riferimento ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 192 cod. proc. pen.
Distinzione tra i diversi livelli di valutazione degli indizi: il comma 2 (richiedente qualificazione particolare degli indizi) non è richiamato per la fase cautelare, mentre i commi 3 e 4 sono richiamati tramite l'art. 273 c.p.p.
art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il criterio di valutazione dei gravi indizi in sede cautelare richiamando parti dell'art. 192 ma non il comma 2; la Corte lo usa per motivare che in fase cautelare è sufficiente la sussistenza di indizi gravi e non la prova piena
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: il ricorso è fondato solo se denuncia violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione secondo i parametri previsti
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative c.p.p.
Riferimento formale agli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- In sede cautelare il requisito richiesto è la sussistenza di 'gravi indizi' e non la prova piena: prove dirette non sono necessarie se le risultanze (intercettazioni, localizzazione celle, contatti, riscontri indiziari) formano un quadro probatorio qualificato
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: il ricorso è ammissibile se si mostra violazione di norme di legge o manifesta illogicità della motivazione; mere riconsiderazioni dei fatti o diversa valutazione delle circostanze sono inadeguate
- Elementi come localizzazione tramite celle, conversazioni intercettate e collegamenti con altri indagati possono, se congruamente motivati, costituire prova indiziaria sufficiente per la custodia cautelare, anche in assenza di riscontri tecnici diretti (es. DNA) per quell'indagato
- La presenza di precedenti penali e le modalità 'spregiudicate' della condotta contribuiscono a giustificare il pericolo di reiterazione e l'adozione della misura carceraria quando misure meno afflittive risultino inidonee
- Per impugnare con successo una misura cautelare conviene focalizzarsi su specifiche violazioni di legge o su profili di manifesta illogicità della motivazione, documentando in modo puntuale perché gli elementi ritenuti dal giudice non possano logicamente o giuridicamente sostenere la misura
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5646/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5647/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5648/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5649/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5650/2024 del 09/02/2024
- Sentenza penale · 9 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 5651/2024 del 09/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →