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Sentenza

Sentenza n. 26/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’accertamento: - del diritto alla liquidazione del trattamento di fine servizio tenendo conto della maturazione degli avanzamenti retributivi biennali previsti dall’art. art.6 bis d. l. n. 387/87 (conv. con modificazioni in l. 472/1987), come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990 e del conseguente obbligo dell’I.N.P.S. di provvedere alla rideterminazione del TFS, mediante l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui alla citata norma nella relativa base di calcolo.

Giustizia amministrativa202100121

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: mancato riconoscimento, nella liquidazione del trattamento di fine servizio, dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, già appartenente al Corpo della Guardia di finanza e collocato a riposo a domanda dopo avere compiuto 57 anni e maturato 41 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione del trattamento di fine servizio mediante inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali biennali previsti dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, nonché la corresponsione delle relative differenze. L'I.N.P.S. ha chiesto il rigetto sostenendo che, trattandosi di personale militare, dovessero applicarsi l'art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 e l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997, i quali avrebbero subordinato il beneficio, per il personale cessato a domanda, al versamento dei contributi residui e lo avrebbero riferito al trattamento pensionistico, non al TFS. Il ricorrente ha quindi contestato l'applicabilità di tale disciplina e ha invocato l'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall'art. 21 l. n. 232/1990, in relazione anche al rinvio dinamico contenuto nell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987 non sia applicabile, poiché la disposizione modificatrice che lo aveva sostituito è stata abrogata dall'art. 2268 d.lgs. n. 66/2010; tale abrogazione non determina la reviviscenza della formulazione originaria, secondo il principio dell'irreversibilità dell'effetto abrogativo e dell'effetto novativo della disposizione modificatrice. Ha escluso inoltre che l'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 possa limitare il diritto al beneficio ai soli fini pensionistici o subordinarlo al versamento dei contributi residui per il calcolo del TFS. Secondo il Collegio, tale norma riguarda la base pensionabile e richiama l'art. 6 bis per finalità diverse, mentre la disciplina del TFS delle forze di polizia resta regolata dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, applicabile anche al personale dei corpi di polizia a ordinamento militare in virtù del rinvio dinamico dell'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Poiché il ricorrente possedeva i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla norma, il TAR ha dichiarato il suo diritto alla rideterminazione del TFS con inclusione dei sei scatti stipendiali e ha condannato l'I.N.P.S. a ricalcolare e corrispondere il trattamento, oltre agli interessi secondo l'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991. Le spese sono state compensate per la non univocità della giurisprudenza al momento della costituzione dell'I.N.P.S.

Norme richiamate

  • art. 6 bis d.l. n. 387/1987

    Riconosce ai dipendenti delle forze di polizia, in presenza dei requisiti previsti, i sei scatti stipendiali rilevanti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio.

  • art. 21 l. n. 232/1990

    Ha modificato l'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, richiamato quale disciplina applicabile al beneficio dei sei scatti stipendiali.

  • art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987

    La disposizione, nella formulazione modificata e poi abrogata, non costituisce la disciplina applicabile alla fattispecie.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non comporta la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15 bis, d.l. n. 379/1987.

  • art. 2268 d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 l. n. 231/1990, senza far rivivere la disposizione anteriormente modificata.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    Disciplina l'attribuzione dei sei aumenti periodici ai fini della base pensionabile e non limita il diritto alla loro inclusione nella base di calcolo del TFS previsto dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    È richiamato quale norma generale di determinazione della base pensionabile del comparto pubblico non contrattualizzato.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    Opera un rinvio dinamico all'art. 6 bis d.l. n. 387/1987, estendendone l'applicazione al personale dei corpi di polizia a ordinamento militare.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    È applicato per il riconoscimento degli interessi sulle differenze di trattamento previdenziale dovute sino all'effettivo pagamento.

Massime di principio

  • L'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 si applica, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, agli appartenenti ai corpi di polizia, inclusi quelli a ordinamento militare, che cessino dal servizio a domanda dopo avere maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla disposizione.
  • L'art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico e non può essere interpretato come norma abrogativa o limitativa del distinto beneficio previsto dall'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 per la determinazione del trattamento di fine servizio.
  • L'abrogazione della disposizione modificatrice di una norma non determina, di regola, la reviviscenza della formulazione originaria della norma modificata quando l'intervento legislativo abbia prodotto un effetto novativo irreversibile; la disciplina applicabile deve essere ricercata tra le disposizioni vigenti.
  • Il rinvio dinamico operato dall'art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 consente l'applicazione dell'art. 6 bis d.l. n. 387/1987 anche al personale dei corpi di polizia a ordinamento militare.
  • Le differenze spettanti per la rideterminazione del TFS, quale credito previdenziale, producono gli interessi secondo il regime previsto dall'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 fino all'effettivo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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