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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32368/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente per i reati di illecita detenzione, coltivazione e cessione di sostanza stupefacente e detenzione/ricettazione di arma clandestina. Il ricorrente deduceva violazione di legge e mancata valutazione delle deduzioni difensive in ordine all'assenza di elementi che dimostrassero un'attività continuativa e imprenditoriale di coltivazione/cessione, nonché vizio di motivazione sulla necessità della custodia in carcere ritenendo adeguati gli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure introdotte come censure di merito non consentite in sede di legittimità, riconoscendo che l'ordinanza di riesame aveva fornito esaustiva motivazione in ordine alla gravità indiziaria: arresto in flagranza, proprietà del fondo presente al momento della perquisizione, rinvenimento di una struttura sotterranea adibita a laboratorio con accesso a botola, quattro locali videosorvegliati attrezzati per coltivazione, essiccazione e confezionamento, 29,501 kg di marijuana già confezionata in sacchetti da 500 grammi, piante e steli, strumenti (bilance, rotoli di cellophane), block notes con annotazioni ritenute libro contabile e rinvenimento di armi con matricola abrasa e componenti di arma. Anche la doglianza sulla misura cautelare è stata ritenuta infondata; i giudici territoriali hanno motivato la necessità della custodia in carcere richiamando la gravità e professionalità della condotta, precedenti dell'indagato e l'inidoneità della detenzione domiciliare posto che il luogo di svolgimento dell'attività era lo stesso domicilio/fondo. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare le censure ammissibili in cassazione contro provvedimenti cautelari; è stata usata per escludere censure di merito e per motivare l'esame limitato della Suprema Corte.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti formali a carico della cancelleria dopo la pronuncia e alla applicazione delle conseguenze economiche a carico del ricorrente.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186/2000

    Richiamata in merito al principio secondo cui, in caso di inammissibilità del ricorso, può essere valutata l'eventuale assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della comminazione delle sanzioni; qui la Corte ha ritenuto che non sussistesse tale assenza e ha confermato l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari il controllo è limitato: censure che implicano una rivalutazione del merito dei fatti o della prova sono spesso dichiarate inammissibili, soprattutto se i giudici di merito hanno fornito motivazione logica e congrua.
  • Il rinvenimento di un laboratorio attrezzato, grandi quantità di sostanza stupefacente confezionata in unità commerciali, appunti contabili e strumenti per il confezionamento costituiscono elementi forti di gravità indiziaria e di imprenditorialità dell'attività illecita, giustificando misure cautelari severe.
  • La presenza di armi clandestine o con matricola abrasa rinforza le esigenze cautelari, anche rispetto al pericolo di reiterazione del reato o alla pericolosità sociale.
  • Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare è utile proporre, già in sede di riesame, prove concrete e circostanziate che dimostrino l'assenza di pericolo di fuga, inquinamento probatorio o reiterazione; meri rilievi critici o generici sul merito sono inefficaci in cassazione.
  • La detenzione domiciliare può essere esclusa se il luogo di svolgimento della condotta illecita è il domicilio stesso o un fondo di proprietà dell'indagato, rendendolo inidoneo a prevenire il rischio di recidiva.
  • Se un ricorso è dichiarato inammissibile per carenze non meritevoli di colpa, il ricorrente può comunque essere condannato al pagamento di spese processuali e di una sanzione pecuniaria; è quindi strategico valutare la fondatezza formale del ricorso prima del deposito.

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