Sentenza n. 4830/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 7 ottobre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione di un appuntamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 7 ottobre 2025, diretta a ottenere il rilascio di un visto di ingresso per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto. Ha chiesto l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere, la condanna a concludere il procedimento entro trenta giorni e, in caso di mancata esecuzione, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che la fissazione, da parte della sede diplomatica, dell’appuntamento per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per il 15 dicembre 2025, avesse attivato il procedimento e soddisfatto integralmente la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente esteso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevatissimo numero di istanze analoghe. L’amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formato sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consente al giudice di accertare l’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.
la cessazione della materia del contendere, atteso che l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto ... integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa azionata comporta la cessazione della materia del contendere.
con richiesta di nomina di un Commissario ad acta
Prevede la possibilità di nominare un commissario ad acta nell’ambito dell’azione avverso il silenzio; nel caso concreto, la nomina non è stata necessaria perché l’amministrazione ha attivato il procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679, il presupposto per l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nell’azione avverso il silenzio, la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto può determinare la cessazione della materia del contendere quando essa integri il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, anche se non sia ancora intervenuto il provvedimento finale.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che, nel corso del giudizio, l’amministrazione abbia adottato una condotta idonea a soddisfare integralmente e concretamente l’interesse fatto valere dal ricorrente.
- La fissazione dell’appuntamento necessario per la presentazione della domanda di visto integra, nel caso esaminato, l’attivazione del procedimento amministrativo e il pieno soddisfacimento della specifica pretesa di ottenere l’avvio della procedura.
- In presenza di un arco temporale non particolarmente esteso tra la richiesta dell’interessato e la proposizione del ricorso, nonché di un comportamento collaborativo dell’amministrazione giustificato dall’elevato numero di istanze analoghe, le spese di lite possono essere compensate, ferma restando la restituzione del contributo unificato ove versato.
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