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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26919/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che le censure fossero aspecifiche e reiterative rispetto ai motivi già esaminati dalla Corte di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel procedimento a carico di un imputato per ricettazione, il ricorso per cassazione deduceva un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo la mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, quarto comma, c.p. e l'erroneo riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte territoriale avesse trascurato la specifica censura proposta in appello. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e meramente ripetitivo di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza confronto con la motivazione della decisione di merito; ha inoltre osservato che la doglianza sull'aggravante era priva di specificità, poiché non si confrontava con la ricostruzione dei fatti fondata sulle testimonianze, da cui risultava che l'auto rubata era stata utilizzata per commettere un furto poi non portato a termine.

Norme richiamate

  • art. 648, quarto comma, c.p.

    richiamato come ipotesi attenuata della ricettazione, rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto

  • art. 61 n. 2 c.p.

    richiamato in relazione all'aggravante contestata e ritenuta applicabile dai giudici di merito

  • art. 648 c.p.

    norma incriminatrice del reato oggetto del giudizio, richiamata indirettamente nel riferimento all'ipotesi attenuata

  • Cassa delle ammende

    destinazione della sanzione pecuniaria accessoria prevista in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: censure meramente reiterative di quelle già respinte in appello sono aspecifiche e determinano l'inammissibilità del ricorso.
  • La richiesta di riqualificazione in ipotesi attenuata richiede una critica puntuale della valutazione compiuta dal giudice di merito, specie quando la decisione abbia valorizzato sia le modalità della condotta sia l'entità del pregiudizio arrecato.
  • La deduzione relativa a un'aggravante non è ammissibile se resta generica e non si misura con la ricostruzione fattuale posta a base della decisione di merito, soprattutto quando tale ricostruzione risulti sorretta da prove testimoniali.
  • In sede di ricorso per cassazione, la mancanza di specificità del motivo e il mancato confronto con la ratio decidendi comportano la declaratoria di inammissibilità e la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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