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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02900/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un investimento, effettuato nel 2010 da una società in un impianto fotovoltaico strumentale all'impresa, ammesso agli incentivi del Gestore dei Servizi Energetici. In un primo momento la società non aveva esercitato l'opzione per la detassazione prevista dalla c.d. Tremonti Ambiente, per l'incertezza sulla cumulabilità con gli incentivi. Dopo il D.M. 5 luglio 2012, che ha ammesso la cumulabilità entro certi limiti, la società si è avvalsa di una perizia tecnica per individuare la componente ambientale deducibile, ha rideterminato le dichiarazioni fiscali e ha presentato istanza di rimborso ex art. 38 D.P.R. 602/1973. L'Ufficio, con controllo automatizzato e successiva cartella, ha però disconosciuto la riliquidazione IRES per il 2015. In primo grado la contribuente aveva ottenuto ragione, ma in appello l'Agenzia ha ottenuto riforma della decisione. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 12 preleggi, 2697 c.c., 116 c.p.c. e della disciplina Tremonti Ambiente, per avere la CTR ritenuto non provata la spettanza dell'agevolazione senza esaminare la documentazione prodotta; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica, perché la CTR avrebbe travisato la perizia e gli atti depositati; 3) omesso esame di fatti decisivi, relativi alla documentazione idonea a provare l'anno di realizzazione dell'investimento e il relativo costo. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che il beneficio dovesse essere calcolato con il metodo dell'approccio incrementale, sottraendo i vantaggi economici derivanti dall'investimento, secondo la disciplina sugli aiuti di Stato.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale della società contribuente e rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti della motivazione e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia valutando compiutamente il materiale probatorio e applichi il corretto criterio di quantificazione dell'agevolazione per gli investimenti in energia da fonti rinnovabili sotto il Regolamento (CE) n. 800/2008, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 12 preleggi

    richiamato nel primo motivo come norma violata, senza una specifica elaborazione autonoma nella decisione

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per censurare la ripartizione dell'onere della prova; la Corte valorizza il dovere del giudice di esaminare l'intero compendio probatorio

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte afferma che il giudice non può ignorare aprioristicamente la perizia e gli altri documenti prodotti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo per lamentare motivazione apparente o indecifrabile

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo a sostegno del vizio motivazionale

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla decisione sulla base delle prove di causa

  • art. 6, commi 13-19, L. 388/2000

    norma sostanziale sulla c.d. Tremonti Ambiente, oggetto della pretesa di detassazione ambientale

  • art. 36 bis D.P.R. 600/1976

    richiamato per il controllo automatizzato che ha portato al disconoscimento della riliquidazione e alla cartella

  • art. 38 D.P.R. 602/1973

    richiamato come base dell'istanza di rimborso; la Corte ribadisce che il decorso del relativo termine non impedisce di far valere l'errore in giudizio

  • art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998

    la Corte richiama l'orientamento per cui il termine per la dichiarazione integrativa a favore limita solo l'utilizzabilità in compensazione del credito, non la contestazione giudiziale dell'errore

  • art. 53 Cost.

    evocato a fondamento della emendabilità della dichiarazione in ossequio alla capacità contributiva

  • art. 97 Cost.

    evocato a sostegno dei principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    censura di violazione di legge proposta sia dalla società sia dall'Agenzia

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    censura di nullità processuale per motivazione apparente o violazione delle regole di valutazione della prova

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    censura per omesso esame di fatto decisivo

  • Regolamento (CE) n. 800/2008

    la Corte lo considera applicabile ratione temporis all'investimento e distingue, ai fini del calcolo dei costi ammissibili, tra investimenti per risparmio energetico e investimenti per produzione di energia da fonti rinnovabili

  • art. 23, paragrafo 3, Regolamento (CE) n. 800/2008

    «I costi ammissibili vengono calcolati (…) senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi»

    per gli investimenti in energie rinnovabili, i costi ammissibili vanno calcolati senza detrarre vantaggi e costi operativi

  • art. 21 Regolamento (CE) n. 800/2008

    richiamato in contrapposizione all'art. 23 per il diverso criterio applicabile agli aiuti al risparmio energetico

Massime di principio

  • La dichiarazione dei redditi non ha natura negoziale o dispositiva ma è una mera dichiarazione di scienza e di giudizio; perciò è emendabile e ritrattabile quando il contribuente dimostri un errore di fatto o di diritto che abbia determinato il pagamento di un tributo non dovuto.
  • L'errore del contribuente nella dichiarazione può essere fatto valere anche in sede contenziosa contro la pretesa erariale, indipendentemente dalla scadenza del termine per la dichiarazione integrativa a favore o per l'istanza di rimborso; tali termini limitano soltanto, se del caso, le modalità di utilizzo del credito, non la sua contestazione giudiziale.
  • Il giudice di merito deve valutare il complessivo compendio probatorio, incluse le perizie di parte e i documenti prodotti; non può fondare la decisione su un'adesione acritica alle tesi dell'Ufficio né ignorare documenti decisivi ritualmente acquisiti.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo sussiste quando il giudice pretermetta del tutto un fatto storico, principale o secondario, che risulti dagli atti, sia stato discusso tra le parti e, se esaminato, avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.
  • Per gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili realizzati sotto la vigenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, i costi ammissibili devono essere determinati secondo l'art. 23, par. 3, senza sottrarre i vantaggi economici e i costi operativi; non si applica automaticamente il criterio dell'approccio incrementale usato per altre ipotesi di aiuti ambientali.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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