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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22132/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente, imputata per furto, ha chiesto la restituzione di diversi monili sequestrati durante la perquisizione del 17/03/2016, sostenendo che il sequestro non fosse mai stato convalidato dall'autorità giudiziaria e fosse quindi inefficace.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando l'ordinanza del Tribunale di Lagonegro che aveva rigettato l'istanza di restituzione. Il Tribunale aveva ritenuto che il sequestro fosse stato eseguito in esecuzione del decreto di perquisizione e sequestro emesso dalla Procura il 16/03/2016, il quale indicava in modo sufficientemente specifico e dettagliato i monili sequestrati; pertanto non era necessaria alcuna successiva convalida. Inoltre la conservazione degli oggetti è stata ritenuta ancora necessaria a fini probatori, data la pendenza di appello contro la condanna in primo grado. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 247 c.p.p.

    Richiamato nel quadro delle norme che disciplinano perquisizione e sequestro; la Corte lo considera insieme agli artt. 253 e 355 per valutare la necessità di convalida del sequestro.

  • art. 253 c.p.p.

    Richiamato per il coordinamento con le norme sul sequestro probatorio e sulla perquisizione; utilizzato per delineare il regime giuridico applicabile al caso.

  • art. 355 c.p.p.

    Fondamentale ai fini della convalida: quando il decreto di perquisizione è indeterminato (si limita a beni "pertinenti" o "quanto rinvenuto"), il sequestro compiuto dalla polizia giudiziaria deve essere convalidato dall'autorità giudiziaria nei termini previsti da questo articolo; se invece il decreto individua specificamente gli oggetti, non è necessaria la convalida.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la Corte l'ha applicato determinando l'importo di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • Se il decreto di perquisizione individua in modo specifico e descrittivo gli oggetti da sequestrare, il sequestro probatorio eseguito dalla polizia giudiziaria non richiede successiva convalida dall'autorità giudiziaria.
  • Se il decreto di perquisizione è generico (es. "cose pertinenti al reato" o "quanto rinvenuto utile alle indagini") la discrezionalità lasciata alla polizia giudiziaria impone la convalida del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 355 c.p.p.
  • La mancata convalida può costituire motivo valido per chiedere la restituzione degli oggetti solo se il decreto originario non individua specificamente gli oggetti sequestrati.
  • In presenza di procedimenti pendenti (per esempio appello avverso la condanna) il mantenimento del sequestro a fini probatori può essere ritenuto necessario e legittimo fino alla definizione del giudizio.
  • Chi intende ottenere la restituzione deve verificare attentamente il contenuto del decreto di perquisizione: la specificità della descrizione degli oggetti è decisiva per l'esito della richiesta.
  • La proposizione di un ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende), pertanto valutare preliminarmente la fondatezza del motivo basato su vizi formali del sequestro.

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