Cassazione Penale, Sentenza n. 9621/2023 del 07/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 19/09/2022 che disponeva il sequestro preventivo diretto di euro 432.846,00 nella disponibilità della societa BENEDETTO s.r.l. o, in subordine, il sequestro per equivalente fino alla concorrenza dell'importo sui beni mobili e immobili nella disponibilità di Tommaso Panzini, indagato per l'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 (anno 2019). I ricorrenti deducono violazione degli artt. 321 cpp e 12-bis d.lgs. 74/2000, nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che sono stati sottoposti a vincolo beni appartenenti a Puglia Trasporti s.a.s., terzo estraneo al procedimento e gia' sottoposta ad amministrazione giudiziaria in un precedente sequestro sulle quote; tale sequestro sarebbe illegittimo perche' i beni non sarebbero nella disponibilità dell'indagato e il vincolo impedirebbe l'attivita' dell'ente con effetti contrari allo scopo cautelare.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivi: (1) Panzini, in proprio, manca di interesse ad impugnare il vincolo su beni di terzi non di sua titolarita' (se anche il provvedimento venisse annullato, non potrebbe ottenere la restituzione perche' non e' titolare dei beni contestati); (2) la Puglia Trasporti s.a.s., che avrebbe interesse, non ha conferito procura speciale al difensore per proporre ricorso in cassazione (dovere formale richiesto per il terzo non indagato). Per questi motivi l'impugnazione e' inammissibile. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e del versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., avuto riguardo alla Corte costituzionale n. 186/2000 che esclude la sanzione quando l'inammissibilita' derivi da colpa nella determinazione della causa, qui non ravvisata.
Norme richiamate
Rimarcata dalla difesa come violata; la Corte non entra nel merito della presunta violazione sostanziale perche' ha dichiarato inammissibili i ricorsi per carenza di legittimazione e di procura speciale
Richiamato nel motivo di ricorso come normativa connessa alle misure cautelari patrimoniali; la Corte non ha valutato nel merito la presunta violazione perche' ha deciso l'inammissibilita'
art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma penale che indica il reato contestato (dichiara la fattispecie per la quale e' stato disposto il sequestro); citata per contestualizzare il procedimento
Applicato per il regime delle spese e per il versamento in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilita' del ricorso
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per escludere l'aggravio sanzionatorio quando l'inammissibilita' e' dovuta a colpa grave nella determinazione della causa; qui la Corte ha comunque ritenuto di imporre il pagamento in Cassa delle ammende pur non ravvisando colpa nella scelta di proporre il ricorso
Massime di principio
- Solo chi ha un interesse diretto e un titolo giuridico sui beni sequestrati e' legittimato a impugnare un provvedimento di sequestro; un soggetto che non e' titolare dei beni non ha interesse a motivo dell'impossibilita' di ottenerne la restituzione
- Un terzo non indagato che intende proporre ricorso in Cassazione deve conferire procura speciale al difensore e allegarla; la sua assenza determina spesso l'inammissibilita' per difetto di rappresentanza
- Il sequestro per equivalente e' legittimo quando gli attivi direttamente riferibili all'indagato risultano insufficienti o non aggredibili; la legittimita' sostanziale puo' essere valutata solo se l'impugnazione e' ammissibile
- La valutazione di ammissibilita' in Cassazione puo' bloccare l'esame di merito: questioni procedurali (legittimazione, procura) sono fondamentali e possono comportare la dichiarazione di inammissibilita' senza entrare nel merito
- In caso di dichiarazione di inammissibilita' il giudice puo' condannare alle spese e disporre il versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo particolari giustificazioni rilevate come colpa nella determinazione della causa
- Quando vi e' correlazione fra procedimenti (es. sequestro di quote in un procedimento e sequestro di beni sociali in un altro), e' importante distinguere la titolarita' dei singoli beni e verificare in primo luogo chi ha interesse ad impugnare e con quali forme processuali
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