Cassazione Penale, Ordinanza n. 01889/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente in quantità ritenuta riconducibile all'ipotesi di lieve entità. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la sostanza fosse detenuta per uso personale e quindi che mancasse la rilevanza penale della condotta. La doglianza era imperniata sul mancato riconoscimento della destinazione della sostanza a uso personale, già esaminato e disatteso dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge e vizio di motivazione, in realtà sollecitasse una rivalutazione del fatto e delle prove in ordine alla destinazione della sostanza, profilo già adeguatamente esaminato dalla Corte territoriale con motivazione logica e immune da fratture. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La condanna impugnata riguarda la fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente nell'ipotesi di lieve entità; la Corte non entra nel merito della qualificazione, limitandosi a rilevare che il giudice di appello ha motivato correttamente sulla esclusione dell'uso personale.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato oggetto della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito dedurre utilmente censure che, sotto l'apparente profilo della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito sulla destinazione della sostanza stupefacente.
- Quando la sentenza di merito ha affrontato in modo logico e completo la questione dell'uso personale della sostanza, il ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta specificamente con le argomentazioni decisive poste a base della decisione impugnata.
- La mera riproposizione di una diversa lettura dei fatti, senza evidenziare reali fratture logiche o violazioni di legge, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.
Come è indicizzato
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