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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26301/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna di un imputato alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione per un incendio appiccato all'interno del CPR di Trapani il 22 gennaio 2024, episodio sviluppatosi in più fasi nei settori A, B, C e poi nei settori D, E, F, con intervento dei Vigili del fuoco. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite il difensore, articolava tre censure: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 110 e 424 c.p., sostenendo che la sentenza non avesse spiegato come il semplice possesso di un sacchetto e la presenza per pochi secondi nella stanza potessero integrare un contributo causale all'incendio, né avesse valutato una ricostruzione alternativa; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 424, secondo comma, c.p., deducendo che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata nel meno grave danneggiamento seguito da incendio, poiché l'intento sarebbe stato solo quello di danneggiare e non di provocare un incendio di quelle proporzioni, con ulteriore rilievo della mancata partecipazione alla protesta successiva; 3) vizio di motivazione e violazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando il diniego delle attenuanti generiche, poiché l'imputato sarebbe rimasto sul luogo solo per un tempo brevissimo e l'evento non sarebbe stato di minima gravità. Il Procuratore generale concludeva per il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché la motivazione di merito, fondata sulle videoregistrazioni, descriveva una condotta concorsuale concreta e non illogica: ingresso con un sacchetto contenente bottiglie e materiale cartaceo, uscita senza il sacchetto, reingresso pochi minuti dopo insieme a un correo che trascinava una coperta in fiamme, e successiva fuoriuscita di fumo intenso dalla stanza. Ha escluso che fosse consentita in cassazione una rivalutazione del fatto o l'adozione di una diversa ricostruzione alternativa. Ha poi affermato che, anche valorizzando la dimensione soggettiva del concorso richiamata dalle Sezioni Unite, nel caso concreto l'imputato aveva comunque dato un contributo causale all'appiccamento dell'incendio e non erano configurabili i presupposti del diverso reato di cui all'art. 424 c.p.; inoltre, se i mezzi usati e la vastità del risultato integrano un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità, non può parlarsi di mero danneggiamento seguito da incendio. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché meramente ripetitivi di censure già esaminate e respinte in appello, senza elementi di novità; in particolare, il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da motivazione logica, poiché la condotta non si esauriva in una presenza momentanea ma in reiterate azioni successive di alimentazione del fuoco.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato dalla difesa per sostenere il concorso di persone, ma la Corte rileva che la condotta dell'imputato integra comunque un contributo causale all'incendio, sulla base della ricostruzione fattuale di merito.

  • art. 419 c.p.

    evocato dal ricorrente in relazione alla qualificazione giuridica del fatto come incendio; la Corte conferma la condanna per incendio doloso sulla base della concreta offensività della condotta.

  • art. 424, secondo comma, c.p.

    norma invocata per ottenere la riqualificazione nel danneggiamento seguito da incendio; la Corte esclude la sua applicabilità perché l'agente aveva realizzato un incendio di proporzioni tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità.

  • art. 62-bis c.p.

    richiamato per le attenuanti generiche; la Corte ritiene legittimo il diniego, sorretto da motivazione non illogica in ragione della reiterazione e consistenza della condotta.

  • art. 110 cod. pen.

    nel testo è richiamato nella forma abbreviata 'cod. pen.'; il principio applicato è che il contributo concorsuale può desumersi da una sequenza di condotte materiali che alimentano l'azione illecita.

  • art. 424 cod. pen.

    la Corte distingue il danneggiamento seguito da incendio dall'incendio doloso in base all'elemento soggettivo e alla concreta idoneità della condotta a sviluppare un incendio pericoloso.

  • art. 62bis cod. pen.

    la concessione delle attenuanti generiche è negata quando la motivazione di merito valorizza la non minima consistenza della condotta e la sua reiterazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita la rilettura del compendio probatorio né la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa ricostruzione ritenuta più plausibile dal ricorrente, quando la motivazione impugnata sia completa, non illogica e non contraddittoria.
  • Nel concorso nell'incendio, la responsabilità può essere affermata quando la condotta dell'agente, anche se apparentemente limitata, si inserisca causalmente nell'appiccamento o nell'alimentazione del fuoco ed emerga dalla prova filmata o da altri elementi un apporto materiale alla realizzazione dell'evento.
  • La distinzione tra incendio doloso e danneggiamento seguito da incendio dipende dall'elemento psicologico e dalla concreta portata della condotta: se l'agente, anche mirando inizialmente a danneggiare, realizza un fuoco di tali proporzioni e con tali mezzi da mettere in pericolo la pubblica incolumità, deve rispondere di incendio doloso.
  • La qualificazione meno grave del danneggiamento seguito da incendio non è configurabile quando il risultato raggiunto e i mezzi impiegati dimostrano la consapevolezza dell'idoneità della condotta a provocare un incendio pericoloso.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se sorretto da una motivazione che valorizza la concreta gravità e reiterazione della condotta, non essendo sufficiente richiamare in modo generico il breve tempo di permanenza sul luogo del fatto.
  • Un motivo di ricorso ripetitivo di censure già dedotte e respinte in appello, privo di elementi nuovi, può essere dichiarato inammissibile in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIncendio e disastro
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona

Testo integrale

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