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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13827/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che, nell'ambito di opposizione a precetto per onorari professionali (complessivamente richiesti €1.609,59), aveva parzialmente riformato la decisione del Giudice di pace riconoscendo all'avv. Festa il diritto di agire esecutivamente per la somma di €520,96 e compensando integralmene le spese del grado. Il ricorso impugnava: (i) la interpretazione del titolo esecutivo e il calcolo della detrazione di 1/5 sulle spese, (ii) la decisione sulla ripartizione e compensazione delle spese (contestando l'integrale compensazione nonostante il parziale accoglimento dell'appello), e (iii) la ritenuta irritualità del deposito di una "comparsa conclusionale di replica" durante il termine per la sola memoria di replica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi primo e terzo e accolto il secondo motivo. Ha ritenuto non sindacabile in cassazione l'apprezzamento fattuale del giudice sull'interpretazione del titolo esecutivo (primo motivo rigettato). Ha invece sancito il principio, conformemente alla sentenza delle Sezioni Unite n. 32061/2022, secondo cui il parziale accoglimento in misura ridotta di un'unica domanda non comporta di per sé 'reciproca soccombenza' tale da giustificare la compensazione integrale delle spese: la compensazione totale o parziale è possibile solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. e il giudice d'appello deve riformare l'unico regolamento delle spese alla luce dell'esito complessivo del giudizio. Perciò la sentenza impugnata è cassata solo quanto alla materia delle spese e la causa rinviata al Tribunale di Firenze in diversa composizione per rideterminare le spese conformemente al principio indicato, oltre a decidere sulle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la liquidazione delle spese. La Corte ricorda che la valutazione della soccombenza ai fini delle spese è unitaria e globale; il giudice d'appello che riformi la sentenza deve procedere d'ufficio a nuovo regolamento delle spese.

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    Stabilisce le ipotesi in cui è possibile la compensazione (totale o parziale) delle spese. La Corte afferma che la compensazione non può essere disposta automaticamente quando la domanda è accolta solo in misura ridotta se si tratta di un unico capo: occorrono le condizioni specifiche previste da questo comma.

  • art. 190 c.p.c.

    Disciplina la memoria di replica. La Corte ha rilevato che la replica depositata senza una previa comparsa conclusionale può essere ritenuta irrituale e causare una nullità extraformale per violazione del contraddittorio, ma tale vizio non determina necessariamente l'annullamento della sentenza.

  • art. 159 c.p.c.

    Norma sulla nullità e le sue conseguenze; la Corte osserva che la nullità connessa al mancato contraddittorio può avere come effetto la revisione del compenso relativo alla fase decisoria ma non necessariamente l'annullamento della pronuncia.

  • art. 615 c.p.c.

    Richiamato nel motivo relativo all'interpretazione del titolo esecutivo; la Corte evidenzia che in materia esecutiva l'interpretazione del titolo è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione, salvo vizi logici o giuridici.

  • art. 474 c.p.c.

    Citato unitamente ad altri articoli sul tema dell'esecuzione e dell'opposizione a precetto; la Corte l'ha inquadrato nella verifica dei limiti del sindacato di legittimità sull'interpretazione del titolo esecutivo.

  • art. 378 c.p.c.

    Prevede il deposito di memorie; in sede di cassazione la ricorrente ha depositato memoria ai sensi di tale norma.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedimento camerale per la definizione del ricorso; la causa era stata inizialmente avviata alle forme camerali e poi rimessa in udienza pubblica in ragione di questione rilevante.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 32061/2022 (giurisprudenza)

    Principio decisivo richiamato: il parziale accoglimento di un'unica domanda, anche se significativo sul piano economico, non equivale a reciproca soccombenza; per la compensazione integrale delle spese occorrono i presupposti di art. 92, comma 2.

Massime di principio

  • In opposizioni a precetto l'interpretazione del titolo esecutivo operata dal giudice è in larga parte un apprezzamento di fatto e la Cassazione non lo rivede se privo di vizi logico‑giuridici evidenti.
  • Il parziale accoglimento di un'unica domanda in misura ridotta non determina di per sé la 'reciproca soccombenza' e quindi non giustifica automaticamente la compensazione integrale delle spese: il giudice deve applicare i criteri di art. 92 c.p.c. e motivare l'eventuale compensazione.
  • Quando l'appello riforma, anche parzialmente, la decisione di primo grado il giudice d'appello è tenuto a procedere a un nuovo regolamento unitario delle spese tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio.
  • Il deposito di una memoria di replica senza preventiva comparsa conclusionale può integrare una violazione del contraddittorio; tale vizio può comportare effetti limitati (es. riduzione del compenso per la fase decisionale) ma non determina automaticamente l'annullamento della sentenza salvo che il vizio sia decisivo per il giudizio.
  • Se, nell'opposizione a precetto, sussiste un credito residuo riconosciuto in misura minore, il giudice deve pronunciare una decisione che riconosca l'esigibilità della somma residua (e non necessariamente dichiarare inefficace l'intero precetto), regolando le spese in conformità all'esito parziale.

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